Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7879 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE PRATO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE FIRENZE
con l’ordinanza del 20/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Firenze
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 20 settembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato – ritenendosi incompetente a decidere, funzione di giudice dell’esecuzione, sull’istanza, formulata il 10 dicembre 2022 dall’Ufficio Recupero crediti del Tribunale di Firenze nei riguardi di NOME COGNOME, in merito all’applicazione dell’indulto ai sensi dell’art. 672 cod pen., in relazione al reato giudicato con la sentenza del 6 ottobre 1 irrevocabile il 10 dicembre 1999 – ha sollevato conflitto negativo di competen nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere ed ha rimesso gli atti questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, c 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.
Con provvedimento in data 23 maggio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva declinato la propria competenz ritenendo che competente a decidere fosse il Giudice per le indagini prelimina del Tribunale di Prato.
Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto ch la competenza avrebbe dovuto essere determinata in relazione all’ultimo de provvedimenti irrevocabili e tale provvedimento è la sentenza emessa in data 2 dicembre 2020, irrevocabile il 7 maggio 2021, dal Tribunale di Firenze i composizione monocratica, cui pertanto riteneva spettare la competenza a decidere della relativa questione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con conclusioni scritti depositate il 18 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi la competenza Tribunale di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva il Collegio che non sussiste, nella specie, la materia oggettiva d conflitto, ma gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Firenze in composizi monocratica, giudice funzionalmente competente.
Questa Corte ha, invero, da tempo affermato che il conflitto negativo d competenza – connotato da due formali provvedimenti con cui due giudici negano di prendere cognizione dello stesso procedimento, reciprocamente indicando la competenza dell’altro giudice – sorge soltanto nel caso in
dall’insanabile contrasto fra i detti giudici derivi il blocco dell’iter proc irrisolvibile senza l’intervento della Corte regolatrice.
Ne consegue che allorquando l’indicazione di competenza non è reciproca, ma il secondo giudice ritiene che del procedimento debba prendere cognizione un terzo giudice, non sorge, sino ad allora, ipotesi conflittuale in quanto ba trasmettere gli atti a tale altro giudice il quale ben potrebbe riconosc propria competenza o perfino indicare quella di un quarto.
È ciò che è avvenuto nel caso in esame poiché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha indicato, quale giudice competente, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, mentre quest’ulti nell’elevare il conflitto ha indicato la competenza del Tribunale di Firenz funzione di giudice monocratico.
Il conflitto, pertanto, non sussiste e gli atti devono essere trasmessi l’ulteriore corso, al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice monocrati giudice funzionalmente competente.
È, infatti, assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Cor regolatrice, il principio per cui, nel procedimento di esecuzione, in cas pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima e ciò anche se la questione attiene a titoli esecutivi d e anteriori (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc. Campaniell Rv. 269760; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 261459; Sez. 1, n. 45175 del 10/10/2014, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv 261136; Sez. 1, n. 17545 del 20/04/2012, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv 252887; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, confl. comp. in proc. Pasquale, Rv 251684).
L’esigenza sottesa, in tal modo tutelata, è quella della necessaria unitar della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di sogge attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l’esercizio attribuzioni in materia. In funzione di ciò, l’art. 665, comma 4, cod. proc. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quel cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la ques sollevata riguardi la totalità dei titoli esecutivi, o solo uno o più di essi.
Con l’ulteriore precisazione che l’individuazione del giudice competente a sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo al
reale situazione di fatto esistente al momento del deposito della domanda o del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale. (Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, confl. comp. in proc. D’Elia, Rv. 280683).
In applicazione di tale principio, cui occorre dare continuità, dato che alla data dell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione (1° dicembre 2022), la condanna ultima irrevocabile a carico di COGNOME è stata pronunciata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica, gli atti devono essere ad esso trasmessi, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti a Tribunale di Firenze in composizione monocratica.
Così deciso il 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente