Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO generale – della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento riguardante COGNOME NOME, nato a Montagnana il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 della Corte di appello di Venezia vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di NOME COGNOME, volta al riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO generale presso la stessa Corte, denunciando violazione di legge processuale.
Assume il ricorrente l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Venezia a decidere sull’istanza di continuazione, dovendo il giudice competente identificarsi nel Tribunale di Rovigo, il quale aveva emesso, a carico di COGNOME, la sentenza 4 luglio 2019, poi confermata in appello il 6 giugno 2022 e divenuta per ultima irrevocabile.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria in sede di legittimità, instando per la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, attinente alla competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale, assoluto e inderogabile, neppure per effetto di acquiescenza (v. Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, COGNOME, Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc. Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. 36801 del 07/07/2003, COGNOME, Rv. 225840-01; Sez. 1, n. 6257 del 07/11/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209892-01), è fondato.
La competenza in esame si radica, pacificamente, al momento della presentazione della domanda (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733-01) ed appartiene, se l’esecuzione concerne più provvedimenti, emessi da giudici diversi, al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (art. 665, comma 4, cod. proc. pen.).
Ciò posto, è agevole rilevare che l’istanza di riconoscimento della continuazione fu presentata, contestualmente dinanzi al Tribunale di Rovigo e alla Corte di appello di Venezia, il 10 ottobre 2023. A questa data, la sentenza ultima irrevocabile, tale divenuta già il 13 luglio 2023, era quella emessa dalla Corte di appello di Venezia il 6 giugno 2022 (che è uno dei due titoli, che l’interessato chiede di unificare ai sensi degli artt. 81, cpv., cod. pen., e 671 cod.
proc. pen.), meramente confermativa, tuttavia, della sentenza 4 luglio 2019 del Tribunale di Rovigo.
A norma dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., competente a conoscere dell’esecuzione del provvedimento, nei cui confronti sia stato proposto appello, è il giudice di primo grado nel caso, appunto, in cui il provvedimento stesso sia stato confermato.
La competenza, in base a tali rilievi, deve essere conclusivamente intestata al Tribunale di Rovigo.
3. Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Non occorre trasmettere gli atti al giudice riconosciuto competente, perché risulta che quest’ultimo, parimenti adito dall’interessato, abbia già pronunciato al riguardo con ordinanza 4 dicembre 2023 (definitiva dal 7 marzo 2024, a seguito di declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 07/11/2024