Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20181 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Bari, in funzione d giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta avanza nell’interesse di NOME COGNOME, intesa a ottenere il riconoscimento de continuazione tra sentenze separatamente giudicate in sede di cognizione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra le sentenze indicate al punto del provvedimento e quelle ricomprese nel punto 5) dello stesso provvedimento, già unificate ex art. 81, comma 2, cod. pen. con precedente ordinanza del marzo 2012 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena unica, avuto riguardo a diminuente per il rito, in due anni di reclusione e cinque mesi di arresto.
Ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari deduce la violazione dell’art. 665, comma 4, cod.,. proc. pen. in punto incompetenza del giudice dell’esecuzione, spettando la stessa al Giudice per indagini preliminari che aveva emesso, in data 4 luglio 2019, la sentenza primo grado, riformata, limitatamente alla pena, da quella della Corte di appel in data 16 aprile 2020.
Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scri depositata il 30 settembre 2022, ha prospettato l’annullamento con rinvi dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ principio consolidato che la competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, NOME COGNOME, Rv. 240775).
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla bas criterio fissato dall’art. 665, comma quarto, c.p.p.
Altrettanto pacifico che quando la modificazione della pena irrogata i primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale ( esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dell’esclusio di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, infi
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dell’applicazione della continuazione tra più reati), da parte del giudice d’ap la competenza funzionale a provvedere in ordine all’incidente di esecuzion appartiene a quest’ultimo, mentre la competenza funzionale spetta al giudice primo grado, quando la Corte d’appello abbia riformato aspetti non sostanziali.
E’ stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appe in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato l pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di prim grado, come, ad esempio, per effetto dell’applicazione o esclusione di circostan attenuanti o aggravanti» (Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, R 199920).
Detto principio, secondo l’indirizzo ermeneutico prevalente del giurisprudenza di legittimità che qui si condivide e ribadisce, non m nell’ipotesi del così detto concordato in appello.
Per stabilire la competenza nel caso previsto dall’art. 599-bis cod. pr pen., deve infatti farsi applicazione dell’orientamento della giurisprudenz legittimità secondo il quale «nel caso di cosiddetto patteggiamento della pena appello, che abbia condotto a una riforma della sentenza di primo grad esclusivamente quoad poenam, la competenza in executivis spetta al giudice di primo grado» (Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, COGNOME NOME, Rv. 279189).
Si tratta di pronuncia in continuità rispetto all’orientamento affermatosi previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 45481 d 19/11/2008, Confl. comp. in proc. COGNOME,Rv. 242069; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Conf. comp. in proc. COGNOME, Rv.223222; Sez. 1, n. 9017 del 08/01/2003, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 223979; Sez. 1, n. 5473 del 23/01/2003, COGNOME, Rv. 223594).
Nel caso di specie l’accordo intervenuto in appello ha avuto per oggett esclusivamente la riduzione della pena: il giudice di secondo grado ha, inver ridotto la stessa, muovendo da una pena base inferiore rispetto a que parametrata dal giudice di primo grado, e un minore aumento per la ritenut recidiva.
Da ciò discende la fondatezza del primo motivo di ricorso, poiché si trat di una riforma limitata al trattamento sanzionatorio che non determi conseguenze sulla competenza del giudice di primo grado.
L’ordinanza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti dev essere restituiti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di B
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.
Così deciso il 21 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
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CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE
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RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO 11-01-2023 HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
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SUL RICORSO RICORSO PROPOSTO DA:
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NOME COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
Dif. cassazionista DI NANNA INDIRIZZO AVVERSO LA : SENTENZA DEL: CORTE DI CASSAZIONE DI: ROMA NUM. REG.: 25104/2022 IN DATA : 21/12/2022 CORREZIONE ERRORE MATERIALE DISPOSITIVO
OMISSIS
LA CORTE SUDDETTA:
LA CORTE, PRESO ATTO CHE LA PRIMA SEZIONE, NEL PROCEDIMENTO N. 25104/2022 R.G. INERENTE ALL’UDIENZA CAMERALE DEL 21.12.2022, RICORSO PROPOSTO DAL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE NEI CONFRONTI DI NOME COGNOME AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE DEL 24 MAGGIO 2022 (NUMERO 50 DEL RUOLO DI UDIENZA), DOPO AVERE ANNULLATO SENZA RINVIO L’ORDINANZA IMPUGNATA, HA OPERATO IL RIFERIMENTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA A CUI DOVER TRASMETTERE GLI ATTI PER L’ULTERIORE CORSO AL TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE, MA HA POI, PER MERO DISGUIDO, INDICATO NEL RELATIVO AMBITO IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE, ANZICHÉ IL TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE; RITENUTO CHE, TRATTANDOSI DI UN SEMPLICE REFUSO, APPAIA CONSEGUENTE PROCEDERE ALLA CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE NEL DISPOSITIVO DEL RUOLO, Al SENSI DELL’ART. 625-BIS, COMMA 3, IN RELAZIONE ALL’ART. 130, COD. PROC. PEN.; DISPONE LA CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE DEL DISPOSITIVO DEL RUOLO DELL’UDIENZA CAMERALE DEL 21.12.2022, CON RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO N. 25104/NUMERO_DOCUMENTO R.G., INERENTE AL RICORSO PROPOSTO DAL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE NEI CONFRONTI DI NOME COGNOME AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE DEL 24 MAGGIO 2022, IN MODO CHE, NELLA PARTE IN CUI L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DESTINATARIA DELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI RISULTA INDIVIDUATA NEL “GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE“, ESSA DEVE INTENDERSI INDIVIDUATA NEL “TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE“; MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI.
PER ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE,