Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13287 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Napoli Tribunale di Ravenna COGNOME NOME nato a NAPOLI il 14/05/1977 avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME
chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a conoscere dell’incidente di esecuzione proposto dalla Procura della Repubblica ed avente ad oggetto la richiesta di estinzione della pena inflitta ad COGNOME NOME, poichØ, al momento di presentazione dell’stanza, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era stato emesso dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica.
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, a sua volta, declinava la propria competenza e sollevava conflitto negativo avanti questa Corte.
Nell’ordinanza era evidenziato che, sebbene la sentenza diventa definitiva per ultima fosse stata emessa effettivamente dal Tribunale di Napoli, si trattava di sentenza ex art. 531 cod. proc. pen. in ragione della intervenuta prescrizione del reato, con conseguente confisca dell’assegno bancario oggetto della contestata ricettazione.
Sottolineava il giudice di Napoli che, sebbene anche una sentenza di proscioglimento possa essere rilevante al fine di radicare la competenza, ciò può avvenire, secondo quanto statuito da questa Corte, a condizione che la sentenza comporti effetti esecutivi tali da dovere essere inserita nel casellario oppure che contenga statuizioni astrattamente idonee a investire il giudice dell’esecuzione.
Le uniche questioni che, stante la misura di sicurezza reale, potrebbero derivare dalla confisca riguardano la destinazione del bene ovvero la sua restituzione e, dunque, sarebbero di competenza non già del giudice dell’esecuzione, bensì del giudice che ha adottato il provvedimento ablatorio.
Pertanto, l’ultima sentenza passata in giudicato e suscettibile di avere delle ricadute in materia esecutiva Ł quella emessa dal Tribunale di Ravenna cui andrebbe, conseguentemente attribuita la competenza.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 665 quarto comma cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza a provvedere Ł del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che tale attribuzione di competenza rimane ferma anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo. (Sez. 1 n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011)
Quanto al momento determinativo della competenza, la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della “perpetuatio jurisdictionis”. (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 – 01)
In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo Ł costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell’esecuzione. (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Tribunale, Rv. 272491 – 01)
In motivazione la pronuncia citata richiamava precedenti arresti di legittimità, secondo i quali la competenza Ł determinata ai sensi dell’art, 665 quarto comma cod proc pen anche se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta o ineseguibile (Sez.1, n. 21178 del 04/04/2003, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv . 225195;.n. 462 del 31/10/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 222804; Sez. 1, n. 12991 del 12/01/2001, COGNOME, Rv. 218510),
Rilevava la Corte che, in rapporto alla necessità di salvaguardare l’unitario esercizio della funzione giurisdizionale esecutiva, nei confronti di uno stesso soggetto attinto da piø titoli Ł imprescindibile l’identità del giudice funzionalmente competente a provvedere sugli incidenti esecutivi potenzialmente insorgenti nei riguardi del soggetto medesimo; poichØ la sentenza di condanna Ł ontologicamente suscettibile di dar luogo ad incidenti siffatti, tale sentenza va per definizione considerata nel novero di quelle incluse nell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
In tale novero debbono essere poi inclusi i proscioglimenti in sØ suscettibili di sortire effetti esecutivi, da identificarsi essenzialmente in quelli che comunque applichino una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale (confisca), dei quali Ł espressamente previsto l’inserimento nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 313 del 2002; ma anche i proscioglimenti quantunque in casellario non figuranti – che, contenendo geneticamente statuizioni capaci di impegnare il giudice dell’esecuzione, si presentino, ab origine ed in astratto, idonei ad attivare il relativo incidente (come quelli che dichiarino la falsità di documenti, o dispongano sulla restituzione delle cose sequestrate).
Data questa cornice normativa, Ł evidente che, nel caso in esame, il provvedimento
divenuto definitivo per ultimo che radica la competenza per la fase esecutiva Ł la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica, perchØ, pur essendo sentenza di non doversi procedere, dispone una misura di sicurezza patrimoniale, quale la confisca, che Ł certamente suscettibile di ricadute in materia esecutiva.
Circa, poi, l’obiezione sollevata dal giudice rimettente che ha ritenuto come nel caso in esame non potesse individuarsi alcuna ricaduta esecutiva della disposta confisca, si rileva come il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, Confl. in proc. Vineis, Rv. 274388 01 – che individua il fondamento del potere di intervenire per la risoluzione di ogni questione inerente gli adempimenti esecutivi delle misure ablatorie, nell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen. -, secondo cui: «In tema di confisca salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione e non al giudice dell’esecuzione».(Sez. 1, n. 38845 del 12/09/2024, Rv. 287091), non abbia alcun rilievo per quanto qui interessa.
La competenza individuata in capo al giudice che ha disposto la misura ablatoria riguarda, infatti, le questioni relative agli adempimenti esecutivi conseguenti alla misura, come letteralmente disposto dall’art. 86 disp. att. cod. proc. pen. e non già le questioni inerenti la misura stessa, che sono di competenza del giudice dell’esecuzione, come previsto dall’art. 676 primo comma cod proc pen e come confermato dai molteplici arresti di legittimità sul punto : la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo estraneo, ad esempio, appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell’imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui adottata. (Sez. 1, n. 27160 del 31/05/2024, Tribunale, Rv. 286658 – 01).
Inoltre, come già detto, la pronuncia in questione, proprio perchØ ha comportato l’applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale, va iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 DPR 313 del 14/11/2002 e, dunque rientra certamente nel novero dei provvedimenti che sono suscettibili di creare incidenti di esecuzione, rispetto ai quali, dunque, vale il principio della salvaguardia delle unitarietà della funzione giurisdizionale esecutiva.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 28/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME