Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38227 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE COGNOME REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati, nei confronti di NOME COGNOME, con due diverse sentenze e rideterminato, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., il trattamento sanzionatorio.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per erronea applicazione delle norme processuali in relazione all’art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen., sul rilievo che la competenza a decidere in ordine all’istanza appartiene alla Corte di appello di Napoli, che, in relazione alle posizioni dei correi di COGNOME, ha riformato in senso sostanziale la decisione divenuta definita per ultima (ovvero la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord dell’i dicembre 2017, riformata dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, con sentenza del 24 novembre 2022, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2023).
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
L’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato».
L’enunciato principio trova il suo completamento nelle regole dettate, rispettivamente, dai successivi commi 2, che stabilisce che «Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello», 3, a tenore del quale «Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio», e 4,
secondo cui «Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo».
Nel caso di specie, pacifico che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord dell’i dicembre 2017, riformata dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, con sentenza del 24 novembre 2022, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2023, la determinazione della competenza in fase esecutiva deve avvenire in ossequio al principio stabilito all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 665 cod. proc. pen., avuto riguardo all’annullamento, in sede di legittimità, della prima sentenza di secondo grado e del disposto rinvio alla Corte di appello in funzione di un nuovo giudizio, conclusosi con l’emissione della sentenza del 24 novembre 2022.
In questo senso si è costantemente espressa, in proposito, la giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che «La disposizione contenuta nell’art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza “in executivis” che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell’esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 273104 – 01; Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226309 – 01; Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003, COGNOME, Rv. 223601 – 01).
Di qui la fondatezza del ricorso, là dove ha indicato nella Corte di appello di Napoli il giudice competente a pronunziarsi sull’incidente di esecuzione, restando, per contro, irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza che, in relazione COGNOME, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari abbia trovato conferma, quanto ai profili sostanziali di responsabilità.
Le precedenti considerazioni impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al giudice competente a provvedere.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte appello di Napoli.
Così deciso il 11/07/2024.