Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE APPELLO DI SALERNO nei confronti di:
TRIBUNALE DI SALERNO
con l’ordinanza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del TRIBUNALE DI SALERNO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 30 novembre 2006, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Salerno in composizione monocratica applicava a NOME COGNOME la pena, condizionalmente sospesa, di un mese, ventitre giorni di arresto e 18.361,00 euro di ammenda in relazione ai reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 (capo A), 64 e 71 d.P.R. n. 380/2001 (capo B), 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 (capo C), 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001 (capo D), 146-181 d.lgs. n. 42/2004 (capo E) e 734 cod. pen.
Ordinava, inoltre, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.
Con istanza del 31 gennaio 2022, NOME COGNOME, figlio di NOME e comodatario dell’immobile oggetto di giudizio, adiva il Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, per la revoca e/o la sospensione dell’ordine di riduzione in pristino disposto con la menzionata sentenza.
Con provvedimento emesso in data 16 dicembre 2022, il Tribunale di Salerno dichiarava la propria incompetenza funzionale, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., in favore della Corte di appello di Salerno, giudice emittente in data 13 novembre 2018 l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (il 28 marzo 2019), in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 30 ottobre 2017.
Con ordinanza depositata in data 24 luglio 2023, la Corte di appello di Salerno sollevava conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 ss. cod. proc. pen.
Osservava la Corte di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la procedura esecutiva nell’ambito della quale fu avviata la coattiva demolizione del manufatto abusivo in questione doveva ritenersi iniziata in data 14 maggio 2009, quando la Procura della Repubblica di Salerno, constatata la mancata ottemperanza all’ordine di riduzione in pristino disposto con la sopra indicata sentenza del Tribunale di Salerno, irrevocabile dal 2 marzo 2007, emise l’ingiunzione di demolizione, promuovendo la connessa esecuzione coattiva.
La demolizione coattiva in discussione non rappresentava altro se non l’ulteriore corso della medesima procedura esecutiva iniziata nel 2009, quando la competenza ex art. 665 cod. proc. pen. ricadeva in capo al Tribunale di Salerno, Tribunale che, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, doveva reputarsi legittimato a definire la procedura e a valutare l’incidente di esecuzione.
Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la competenza territoriale del Tribunale di Salerno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, il conflitto va dichiarato sussistente, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., che appare insuperabile senza l’intervento regolatore di questa Corte previsto dall’art. 32 successivo.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del Tribunale di Salerno, la cui prospettazione in diritto deve ritenersi errata, essendo, viceversa, esatta quella articolata dalla Corte di appello di Salerno.
Quest’ultimo Giudice ha, invero, fatto corretta applicazione del criterio giurisprudenziale in base al quale, in tema di esecuzione, la competenza alla coattiva attuazione dell’ordine di demolizione di manufatti abusivi, radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il Pubblico ministero ha avviato l’esecuzione del provvedimento, resta ferma, per il principio della perpetuati° jurisdictionis, anche nel caso in cui sopravvenga il passaggio in giudicato di altra decisione, nei confronti del medesimo soggetto, idoneo a determinare, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., lo spostamento della fase esecutiva (Sez. 3, n. 400 del 1/12/2022, dep. 2023, Guadagno, Rv. 283918).
Si tratta di un criterio di orientamento obiettivo, valido in materia di esecuzione così come per le questioni relative al procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 51271 del 30/9/2019, Rv. 277733; Sez. 1, n. 57954 del 19/9/2018, brio, Rv. 275317; Sez. 1, n. 51083 del 6/11/2013, COGNOME, Rv. 257886; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, COGNOME e altri, Rv. 245948), che, in presenza di una già avviata procedura, consente di evitare il trasferimento del procedimento davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva di un condannato – la quale, peraltro, risente anche dei tempi tecnici, non sempre rapidi, necessari per l’aggiornamento delle iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale – garantendo la celerità ed effettività dell’intervento giudiziario.
Con riguardo all’esecuzione dell’ordine di demolizione dei manufatti abusivi, del resto, la coattiva attuazione della sentenza presenta profili di complessità pratica e giuridica che, di regola, richiedono tempi non brevi e lo svolgimento di attività, necessariamente concatenate, la cui effettività sarebbe inevitabilmente frustrata, con sostanziale vanificazione del comando giudiziale, laddove si reputasse necessario un inizio ex novo della procedura presso diversa sede giudiziaria ogniqualvolta sopravvenga un giudicato idoneo a determinare lo spostamento della fase esecutiva ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
In considerazione della ravvisata ratio, dunque, la competenza si radica, e permane, non soltanto – ovviamente – con riguardo agli eventuali incidenti che in sede di esecuzione richiedano l’intervento del giudice, ma anche in relazione all’avvio della procedura esecutiva effettuata, ai sensi dell’art. 655 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero presso il giudice competente prima che il passaggio in giudicato di
3 GLYPH
zy(
una successiva pronuncia resa da altro giudice nei confronti del medesimo soggetto determini lo spostamento della competenza giurisdizionale in fase esecutiva (v. ancora Sez. 3, n. 400 del 1/12/2022, dep. 2023, Guadagno, cit.).
3. Ciò detto sul piano dei principi, in punto di fatto, va rilevato che, secondo la scansione degli eventi ricostruita nell’ordinanza della Corte di appello di Salerno che ha sollevato il conflitto, non contestata dal Tribunale di Salerno nel suo provvedimento, la procedura esecutiva nell’ambito della quale fu avviata la coattiva demolizione dei manufatti abusivi deve ritenersi iniziata in data 14 maggio 2009, quando la Procura della Repubblica di Salerno, constatata la mancata ottemperanza all’ordine di riduzione in pristino disposto con la sopra indicata sentenza del Tribunale di Salerno, irrevocabile dal 2 marzo 2007, emise l’ingiunzione di demolizione, promuovendo la connessa esecuzione coattiva.
Come correttamente sottolineato dal giudice rimettente, la demolizione coattiva in discussione non rappresentava altro se non l’ulteriore corso della medesima procedura esecutiva iniziata nel 2009, quando la competenza ex art. 665 cod. proc. pen. ricadeva in capo al Tribunale di Salerno.
Quest’ultimo Tribunale, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, doveva, perciò, reputarsi legittimato a definire la procedura in corso, non potendo valere a spostare la competenza il passaggio in giudicato, in data 28 marzo 2019, della successiva sentenza di condanna, medio tempore intervenuta nei confronti del COGNOME, resa dalla Corte di appello di Salerno il 13 novembre 2018, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Salerno il 30 ottobre 2017.
Deve, in conclusione, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno, cui vanno trasmessi gli atti processuali.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente