Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36599 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 23/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso l’ordinanza del 06/06/2025 del GIP del Tribunale di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Corte d’appello di Salerno.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME volto alla rideterminazione, per fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., della pena da eseguire con la custodia cautelare subìta (sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 19 dicembre 2023, irrevocabile in data 29 gennaio 2025, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Salerno in data 14 settembre 2022).
Ricorre il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Salerno che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato perchØ emanato da giudice incompetente, in quanto l’ultima sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, Ł quella pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno in data 19 dicembre 2023 che ha riformato in senso sostanziale la pronuncia di primo grado nei confronti di alcuni coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, come correttamente segnalato dal AVV_NOTAIO generale nelle sue conclusioni scritte.
Non Ł controverso che nel processo cumulativo deciso con la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 19 dicembre 2023, il giudice di secondo grado ha riformato in
senso sostanziale la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti di alcuni coimputati, mentre ha ridotto la pena nei confronti dell’odierno ricorrente.
2.1. In tema di competenza in executivis la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi:
«per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado Ł stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata» (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, conflitto di competenza Gip Tribunale Milano, Rv. 279802 – 01);
«nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado Ł stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell’applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463 – 02);
«nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in virtø del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a quelli per cui la sentenza Ł stata riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante» (Sez. 1, n. 14686 del 28/02/2014, Conflitto di competenza in proc. COGNOME, Rv. 259797 – 01)
Va, in proposito, ricordato il carattere formale delle regole di determinazione della competenza, fondate su criteri astratti, funzionali a una ordinata e unitaria predeterminazione della competenza a prescindere dalla possibilità che taluna delle statuizioni che concorrono a determinarla sia o meno in concreto suscettibile di esecuzione o di dare luogo a interventi del giudice dell’esecuzione.
3.1. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del GIP del Tribunale di Salerno, essendo competente la Corte d’appello di Salerno, alla quale vanno trasmessi gli atti perchØ provveda sull’istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME