Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 52135 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52135 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2019
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE SALERNO nei confronti di:
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
con l’ordinanza del 28/06/2019 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza della corte Appello di Catanzaro udito il difensore, avvocato COGNOME che si è associato alle conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 28.6.2019, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sull’istanza avanzata da COGNOME NOME di applicazione della disciplina del reato continuato ed ha proposto conflitto di competenza con la Corte di appello di Catanzaro che, con provvedimento del 22.5.2019, aveva trasmesso gli atti, asserendo di non essere competente a conoscere dell’esecuzione del provvedimento, atteso che la
sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata emessa dal Tribunale di Salerno.
Il giudice confliggente osservava, invece, che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento della presentazione della domanda (14.3.2018) era la sentenza della Corte di appello di Catanzaro emessa in data 14.2.2017 e divenuta irrevocabile in data 8.11.2017,
2. Osserva il Collegio che sussiste materia di conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., giacché sia Tribunale di Salerno sia la Corte di appello di Catanzaro hanno ricusato la loro competenza.
3. Nel merito, il conflitto va risolto nel senso della competenza della Corte di appello di Catanzaro che, all’epoca di presentazione della domanda, era il giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della «perpetuatio jurisdictionis» (cfr. Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014 Rv. 259171).
Va solo precisato che ai fini della determinazione del giudice competente in rapporto al titolo di condanna divenuto definitivo per ultimo, deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell’interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l’anteriore deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero che concretamente cura l’esecuzione, valendo esso come mera sollecitazione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull’istanza (Sez. 1, n. 16960 del 13/03/2018, Rv. 272708); peraltro nel caso in esame, anche alla data del deposito dell’atto nella segreteria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro (13.3.2018),l’ultima sentenza irrevocabile in ordine di tempo era sempre la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14.2.2017.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Catanzaro cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2019.