Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
rispetto al quale la Corte di Appello confermava la statuizione di condanna, con l’unica modifica che riguardava la revoca della pena accessoria.
Come osservato dal ricorrente, però, nel caso in esame opera il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, in ossequio al quale, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. (Sez. 1 – , Sentenza n. 31778 del 16/10/2020).
Posto che – rispetto al coimputato COGNOME – la decisione della Corte di Appello non ha inciso solo sulla pena, concedendogli le attenuanti generiche, la competenza esecutiva, da mantenersi unitaria, anche sulle istanze ex art. 665 cod proc. pen provenienti dai coimputati, avrebbe dovuto essere individuata in capo alla Corte di Appello stessa.
E’ pacifico che la concessione delle attenuanti generiche sia un intervento che non incide unicamente sulla misura della pena; in questo senso, si è affermato che sussiste la competenza del giudice d’appello, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena. (Sez. 1, Sentenza n. 34578 del 12/07/2017).
Conseguentemente, avendo la Corte di Appello di Bari operato una modifica sostanziale nella posizione processuale di un coimputato, e dovendosi mantenere unitaria la competenza in fase esecutiva per tutti i coimputati, il giudice competente si sarebbe dovuto individuare nella Corte di Appello, cui debbono essere trasmessi gli atti, previo annullamento della impugnata ordinanza.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 maggio 2024
Il Consigliere estensore
II Presidente