Competenza Giudice Esecuzione: La Cassazione sul Principio di Unitarietà
La determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione in procedimenti con una pluralità di imputati rappresenta una questione procedurale di fondamentale importanza. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 35221/2025, interviene per ribadire un principio consolidato, quello dell'”unitarietà dell’esecuzione”, specialmente quando la sentenza di primo grado viene riformata in appello. Questo principio garantisce che la gestione della fase esecutiva rimanga coerente e centralizzata presso un unico organo giudiziario.
I Fatti del Caso: Un Ordine di Demolizione Conteso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per abuso edilizio emessa dal Tribunale nei confronti di più soggetti: i comproprietari di un immobile e l’esecutore materiale dei lavori. A seguito della condanna, veniva disposto anche un ordine di demolizione del manufatto abusivo.
I comproprietari decidevano di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello, la quale, accogliendo le loro doglianze, dichiarava l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, revocava l’ordine di demolizione nei loro confronti.
L’esecutore dei lavori, invece, non proponeva appello. Pertanto, la sentenza di condanna e il relativo ordine di demolizione diventavano definitivi nei suoi confronti. Sulla base di questo titolo esecutivo, il Pubblico Ministero emetteva un’ingiunzione a demolire l’immobile. I proprietari, vedendosi destinatari di un’azione esecutiva derivante dalla condanna di un altro soggetto, si opponevano dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale, chiedendo la revoca dell’ordine. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la loro istanza.
La Questione sulla Competenza del Giudice dell’Esecuzione
I proprietari ricorrevano quindi in Cassazione, sollevando come motivo principale l’incompetenza funzionale del Tribunale a decidere sulla questione. Essi sostenevano che, in base all’art. 665, comma 4, del codice di procedura penale, la competenza a provvedere “in executivis” si fosse trasferita alla Corte d’Appello. Questo perché la Corte d’Appello aveva modificato sostanzialmente la sentenza di primo grado, anche se solo per alcuni degli imputati.
Il nucleo del problema giuridico era quindi stabilire quale giudice fosse competente a gestire la fase esecutiva quando, in un processo con più imputati, la sentenza di primo grado viene appellata e riformata solo per alcuni di essi, mentre per altri diventa definitiva. La difesa argomentava che il principio di unitarietà dell’esecuzione imponeva di concentrare ogni decisione successiva presso il giudice che aveva emesso l’ultima pronuncia di merito rilevante, ovvero la Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, accogliendo la tesi dell’incompetenza del Tribunale. Richiamando il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, ha riaffermato con forza il principio dell’unitarietà dell’esecuzione. Questo principio stabilisce che, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice d’appello a provvedere “in executivis” si estende a tutti i coimputati, non solo a coloro per i quali la sentenza è stata riformata, ma anche a coloro la cui posizione era stata confermata o che non avevano proposto impugnazione.
La Corte ha specificato che la riforma sostanziale della sentenza di primo grado – in questo caso, la declaratoria di estinzione del reato e la revoca dell’ordine di demolizione – radica la competenza funzionale per l’intera fase esecutiva presso il giudice d’appello. Di conseguenza, il Tribunale che si era pronunciato sull’istanza dei ricorrenti era funzionalmente incompetente.
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Salerno, identificata come l’unico giudice competente a decidere sulla contestata demolizione.
Conclusioni
La sentenza in esame consolida un’importante regola procedurale volta a garantire la coerenza e l’uniformità nella gestione della fase esecutiva delle sentenze penali. La decisione chiarisce che la modifica della sentenza di primo grado in appello, anche se limitata a uno solo dei coimputati, attrae la competenza per l’intera esecuzione presso il giudice dell’impugnazione. Questa regola ha implicazioni pratiche significative, poiché impone ai legali e alle parti di individuare correttamente il giudice a cui rivolgersi per qualsiasi questione sorga dopo il passaggio in giudicato della sentenza, evitando così decisioni nulle per incompetenza.
In un processo con più imputati, se solo alcuni appellano e ottengono una riforma della sentenza, quale giudice è competente per la fase di esecuzione?
In base al principio di unitarietà dell’esecuzione, la competenza funzionale per la fase esecutiva si trasferisce al giudice d’appello che ha riformato la sentenza. Tale competenza si estende a tutti i coimputati, compresi quelli che non hanno impugnato la decisione di primo grado.
Cosa significa il principio di “unitarietà dell’esecuzione”?
È un principio procedurale secondo cui, per garantire coerenza e uniformità, la fase di esecuzione di una sentenza che coinvolge più persone deve essere gestita da un’unica autorità giudiziaria. Se la sentenza viene modificata in appello, questa autorità diventa il giudice d’appello stesso per tutte le parti coinvolte.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata perché emessa da un giudice (il Tribunale) funzionalmente incompetente. Ha quindi disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte d’Appello, riconoscendola come l’unico giudice competente a decidere sulla questione della demolizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35221 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35221 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Battipaglia il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Battipaglia il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Battipaglia il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Battipaglia il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 03/04/2025 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno adito quale giudice dell’esecuzione da COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, sopra indicati, per la revoca ex art. 676 cod. proc. pen. dell’ordine di demolizione di
cui alla sentenza di condanna di COGNOME NOME, del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 12.7.2010 e divenuta irrevocabile il 24.4.2011, rigettava l’istanza.
Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione I predetti ricorrenti COGNOME, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
Deducono, con il primo, il vizio di violazione di legge ex art. 665 commi 2 e 4 cod. proc. pen., per incompetenza a decidere del tribunale, atteso che la relativa sentenza era stata impugnata davanti alla corte di appello che aveva dichiarato estinto il reato per il quale in primo grado era intervenuta condanna. In ogni caso, a fronte di due sentenze, l’una di primo grado e l’altra di appello che sarebbero divenute irrevocabili in tempi diversi (con quella di appello intervenuta successivamente) e inerenti entrambe la medesima vicenda, per l’esecuzione ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod. proc. pen. sarebbe competente la corte di appello il cui provvedimento sarebbe l’ultimo tra i due rilevanti Dall’annullamento della ordinanza impugnata deriverebbe anche l’annullamento o revoca dell’ordine di demolizione del P.M. siccome emesso da organo funzionalmente incompetente quale il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno.
Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge, osservandosi che la sentenza di primo grado fu emessa nei confronti dei comproprietari COGNOME NOME e NOME e nei confronti di NOME COGNOME, quale esecutore dei lavori, il quale, a differenza dei primi due, non propose appello, per cui la sentenza di primo grado con il relativo ordine di demolizione divenne esecutiva nei suoi confronti, mentre i due COGNOME ottennero la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato con revoca del disposto ordine di demolizione. Sulla base di tale premessa, si osserva che nei confronti del COGNOME quale mero esecutore non poteva essere emesso l’ordine di demolizione, come invece è avvenuto, per cui sarebbe erroneo l’assunto di cui alla ordinanza impugnata secondo la quale sopravviverebbe l’ordine di demolizione di cui alla prima sentenza ed emesso nei confronti del COGNOME, con incidenza quindi sul manufatto abusivo, anche con pregiudizio degli interessi dei COGNOME. In altri termini, l’ordine di demolizione apparentemente sopravvissuto nei confronti del COGNOME dovrebbe esser ritenuto tanquam non esset. E quindi l’ingiunzione della procura a demolire sarebbe priva di titolo esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato. Si premette che con indirizzo consolidato questa Corte ha stabilito che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella declaratoria di estinzione del reato per morte del reo (Sez. 1 – n. 15452 del 20/03/2025 Cc. (dep. 18/04/2025 ) Rv. 287882 01). Si è altresì specificato che per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, n procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1 – n. 31778 del 16/10/2020 Cc. (dep. 12/11/2020) Rv. 279802 – 01).
Nel caso in esame emerge un ordine di demolizione contestuale a sentenza di condanna per abuso edilizio, rispetto alla quale i coimputati proprietari, COGNOME, proposero appello ottenendo la riforma con dichiarazione di intervenuta prescrizione e revoca dell’ordine stesso, mentre l’altro coimputato COGNOME NOME non propose impugnazione sopravvivendo nei suoi confronti sia la condanna che l’ordine di demolizione.
Per i principi richiamati quindi, competente in via funzionale quale giudice dell’esecuzione appare, nel caso in esame, la Corte di appello di Salerno già in precedenza in tal senso adita e che invece declinò la sua competenza.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per quanto di competenza in ordine alla demolizione contestata.
GLYPH
L
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di di Salerno.
Così deciso il 24/09/2025.