Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 325 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 325 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
RAGIONE_SOCIALE BARI nei confronti di:
GUP TRIBUNALE BARI
con l’ordinanza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Bari.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza depositata in data 21 aprile 2023, COGNOME Domenico ha chiesto alla Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, la revoca della sentenza di condanna del 25 marzo 2021 perchØ avente ad oggetto lo stesso fatto-reato per cui il Tribunale di Bari, con sentenza del 7 maggio 2022 divenuta irrevocabile, aveva disposto la sua assoluzione per insussistenza dell’addebito.
Il Giudice adito, con ordinanza resa in data 11 maggio 2023, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, osservando che era stata questa autorità giudiziaria ad emettere l’ultima sentenza divenuta irrevocabile, precisamente la decisione del 4 ottobre 2018, confermata dalla Corte di appello di Bari con pronuncia del 25 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2021.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, con ordinanza del 19 ottobre 2023, si Ł dichiarato, a sua volta, incompetente, rilevando che, al momento della presentazione
dell’istanza, la decisione divenuta irrevocabile per ultima era quella con cui il Tribunale di Bari aveva assolto COGNOME. Tale sentenza, infatti, Ł stata emessa il 30 maggio 2022 ed Ł divenuta irrevocabile il 22 luglio 2022. Per l’effetto, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari sezione dibattimento.
Il Tribunale di Bari sezione dibattimento, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha declinato la competenza sollevando conflitto dinanzi a questa Corte di cassazione.
A ragione osserva che la sentenza del 30 maggio 2022 non ha contenuto di condanna bensì di proscioglimento dell’imputato ed Ł, quindi, insuscettibile di sortire effetti esecutivi, se non in via ipotetica o virtuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione demandata a questa Corte.
Ciò premesso, si rileva che il tema – decisivo per la soluzione del conflitto – della determinazione della competenza nell’ipotesi di esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi, l’ultimo dei quali (per data di irrevocabilità) sia costituito da una sentenza di proscioglimento, Ł stato già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, che, secondo l’indirizzo consolidatosi negli ultimi anni, ha stabilito che tale sentenza può essere equiparata a quella di condanna, e radicare, dunque, la competenza in capo al giudice che l’ha emessa, a condizione che essa «comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel Casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel Casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell’esecuzione» (Sez. 1, n. 9547 del 15/1/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491).
La pronunzia appena richiamata muove dal rilievo, desunto da precedenti decisioni (Sez. 1, n. 48337 del 6/11/2014, P.G. in proc. C., Rv. 26120:3; Sez. 1, n. 21688 dein/5/2009, Confl. 2 comp. in proc. Milanovic, Rv. 243812; Sez. 1, n. 374 del 14/1/1999, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 212962), che l’art. 665 cod. proc. pen. non fa riferimento soltanto alle sentenze di condanna, ma a qualsivoglia provvedimento suscettibile di determinare un incidente d’esecuzione, in tutti i casi in cui da esso possano conseguire questioni controverse rilevanti in executivis.
Tale indirizzo, che qui va ribadito, assegna, dunque, rilevanza, oltre che alle condanne, ai provvedimenti, anche di proscioglimento, che ab origine si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, indifferente apparendo, per contro, la loro effettiva attuazione, con conseguente necessità di considerare le une e gli altri in vista della determinazione del giudice competente per l’esecuzione. Tanto vale, ad esempio, per le sentenze che, nel prosciogliere l’imputato, gli abbiano applicato una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale (confisca), delle quali Ł espressamente previsto l’inserimento nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nonchØ per quelle – quantunque non figuranti in casellario – che, contenendo geneticamente statuizioni capaci di impegnare il giudice dell’esecuzione, si presentino, almeno in astratto, idonee ad attivare il relativo incidente, quali sono, tra le altre, quelle che dichiarino la falsità di documenti o dispongano sulla restituzione delle cose sequestrate.
Viceversa, sono da escludere i proscioglimenti di altro segno, il cui rilievo in executivis (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675,
commi 1 e 2, cod. proc. pen.) Ł meramente ipotetico e virtuale, e la cui considerazione, ai fini di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall’unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonchØ foriera di gravi inconvenienti.
Escluso che la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto appartenga al novero di quelle che, seppure di proscioglimento, possono assumere rilevanza nella fase esecutiva, deve coerentemente inferirsi che quella emessa, nei confronti di COGNOME dal Tribunale di Bari il 30 maggio 2022 non sia idonea ad incidere sulla determinazione della competenza ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. perchØ non contenente statuizioni suscettibili di produrre effetti in tale contesto.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, quale giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (in data 31 ottobre 2021), al quale vanno, conseguentemente, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di bari cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 17/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME