Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice di Ravenna con ordinanza del 15/03/2024, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna;
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
visti gli atti e l’ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, ha concluso per la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con riferimento al procedimento di esecuzione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per l’estinzione della pena (anni due e mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa) irrogata ad NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal predetto Giudice per le indagini preliminari il giorno 22 maggio 2012 (divenuta irrevocabile il 13 febbraio 2013).
Rispetto a tale richiesta il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna si era dichiarato incompetente ex art. 665, comma 4, e 676 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, in quanto l’ultima condanna irrevocabile pronunciata nei confronti di NOME COGNOME era quella emessa in data 12 ottobre 2017 dal sopra indicato Giudice di pace.
Il Giudice di pace di Ravenna, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo avanti questa Corte sostenendo, invece, la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna poiché l’istanza del Pubblico ministero riguardava un’unica condanna e che, ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.lgs. 274/2000 in sede di esecuzione, se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è sempre competente quest’ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all’altro.
Ciò posto, deve ricordarsi che la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665., comma 4, cod. proc. pen. Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid., Rv. 259600 – 01; Sez. 1, n. 17545 del 20 aprile 2012, confl. comp. in proc. Gasparrini , Rv. 252887
01). Il momento in cui si radica la competenza è quello della presentazione della domanda in omaggio al principio della perpetuatio iurisdictionis secondo il quale, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie la richiesta di applicazione dell’indulto), tale competenza resta insensibile ad eventuali mutamenti dovuti all’adozione di successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 – 01; Sez. 1, n. 6739 del 30.01.2014, P.M in proc. Santaniello, Rv 2597171). Qualora vengano in considerazione una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza funzionale a provvedere in executivis sulla richiesta dell’interessato appartiene sempre ad un unico giudice dell’esecuzione, anche se l’istanza non riguarda la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Rv 259600; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, Rv 251684; Sez. 1, n. 48337 del 06/11/2014, Rv. 261203).
Il delineato sistema subisce però una deroga qualora (come nel caso di specie) tra le sentenze in esecuzione ve ne sia una emessa dal Giudice di pace.
In tale peculiare ipotesi trova, infatti, applicazione la previsione di cui all’ar 40 del d.lgs. n. 274 del 2000 che, al fine di individuare il giudice competente per questioni esecutive relative al giudice di pace, recita nel modo seguente: «Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l’ha emesso. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest’ultimo.». Trattasi di norma speciale che prevale sulle regole ordinarie di individuazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 3511 del 17/01/2007, non massimata).
Risulta dal certificato del casellario giudiziale che NOME è stato condannato con sentenze emesse sia dal Giudice di Pace di Ravenna (in data 17 dicembre 2017) sia dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna (pronunciata il 22 maggio 2012). In siffatta situazione, la competenza a provvedere in executivis sulla richiesta sopra indicata non può mai appartenere, a mente dell’art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, al Giudice di pace di Ravenna, anche se la sua sentenza è divenuta irrevocabile per ultima. Trova, invece applicazione regola generale fissata dall’ art. 665, comma 4, cod. proc. pen. sicché la competenza si radica in capo al giudice ordinario che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
In applicazione di tali principi il conflitto deve essere risolto nel senso che la competenza appartiene al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, cui vanno quindi trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna -Ufficio G.I.P., cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2024.