Competenza Giudice Esecuzione: Chi Decide Dopo la Revoca di una Condanna?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 34885 del 2024, offre un chiarimento cruciale sulla competenza del giudice dell’esecuzione in un’ipotesi particolare: la gestione degli effetti derivanti dalla revoca di una precedente sentenza di condanna. La pronuncia stabilisce un principio procedurale netto, delineando i confini dell’intervento del giudice in fase esecutiva e indicando la via corretta per far valere le conseguenze favorevoli di una revoca.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto, condannato con sentenza definitiva, di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tale beneficio gli era stato negato nel corso del processo di cognizione a causa della presenza di una precedente condanna a suo carico, che ne impediva la concessione.
Successivamente al passaggio in giudicato della nuova condanna, la precedente sentenza ostativa veniva revocata. Forte di questa nuova situazione, il condannato si rivolgeva al Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, per chiedere che gli venisse finalmente concesso il beneficio della pena sospesa, sostenendo che l’evento sopravvenuto (la revoca) aveva rimosso l’unico ostacolo. Tuttavia, il Tribunale respingeva la sua richiesta.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge.
La Decisione della Corte sulla competenza del giudice dell’esecuzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione non entra nel merito della possibilità di concedere o meno la pena sospesa, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale: la competenza a decidere.
Il punto centrale della pronuncia è che le conseguenze ‘ulteriori’ derivanti dalla revoca di una sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 673 del codice di procedura penale, possono essere valutate e apprezzate unicamente dal giudice che ha disposto la revoca stessa. Nel caso di specie, invece, il ricorrente aveva adito un giudice diverso, ovvero il giudice dell’esecuzione competente per la sentenza di cui si chiedeva la modifica. Questo, secondo la Suprema Corte, è un errore procedurale che vizia la richiesta sin dall’origine.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha specificato che il giudice dell’esecuzione, pur avendo ampi poteri sulla gestione della pena, non possiede una competenza ‘universale’. Esiste una ripartizione di compiti che il codice definisce ‘competenza funzionale’, ovvero una competenza legata a specifiche funzioni che non può essere derogata.
La valutazione degli effetti a cascata di una revoca (come, appunto, la riconsiderazione di un beneficio negato in un altro processo) è un’attività strettamente connessa al provvedimento di revoca stesso. È il giudice che ha annullato la precedente condanna ad avere il quadro completo per determinare tutte le implicazioni di tale annullamento. Di conseguenza, rivolgersi a un giudice diverso, seppur giudice dell’esecuzione, significa adire un’autorità priva della competenza funzionale per decidere su quella specifica istanza.
L’inammissibilità del ricorso è stata quindi la logica conseguenza di questo vizio procedurale, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza fornisce un’indicazione pratica di grande importanza per chi si trova in una situazione analoga. Se una sentenza di condanna viene revocata, e tale revoca può avere effetti positivi su altre vicende giudiziarie (ad esempio, rimuovendo un ostacolo alla concessione di benefici), la richiesta per far valere tali effetti non va presentata al giudice dell’esecuzione della pena ‘subita’, ma va indirizzata allo stesso giudice che ha pronunciato la revoca.
Questo principio garantisce coerenza e concentrazione decisionale, evitando che giudici diversi possano esprimersi in modo potenzialmente contrastante sugli effetti di un medesimo provvedimento. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa prestare la massima attenzione all’individuazione del giudice proceduralmente corretto, al fine di evitare che una richiesta, potenzialmente fondata nel merito, venga respinta per un errore formale.
Dopo la revoca di una condanna, posso chiedere a qualsiasi giudice dell’esecuzione di concedermi un beneficio precedentemente negatomi?
No. Secondo l’ordinanza, la richiesta di valutare le conseguenze ulteriori di una revoca, come la concessione della pena sospesa, deve essere presentata esclusivamente al giudice che ha emesso il provvedimento di revoca, poiché è l’unico ad avere la competenza funzionale per farlo.
Cosa accade se presento l’istanza al giudice dell’esecuzione sbagliato?
L’istanza verrà considerata inammissibile perché presentata a un giudice non dotato di competenza funzionale. Come nel caso analizzato, ciò comporta la reiezione della richiesta e la possibile condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual è il fondamento normativo di questa decisione?
La decisione si basa sull’interpretazione dell’articolo 673 del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione delle ‘ulteriori conseguenze’ della revoca di una sentenza è una competenza funzionale esclusiva del giudice che ha pronunciato la revoca stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
,NOMECOGNOME
(-)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 5 marzo 2024 il Tribunale di Campobasso, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da COGNOME, tesa ad ottenere il beneficio della pena sospesa che era stato negato in cognizione, in riferimento a eventi posteriori al giudicato (la revoca di una sentenza di condanna che aveva influito sulla negazione del beneficio).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Ed invero, le conseguenze «ulteriori» della revoca di una sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 cod.proc.pen. – possono essere valutate e apprezzate unicamente dal giudice che ha disposto la revoca, mentre la domanda dell’attuale ricorrente è stata rivolta ad un giudice diverso, da ritenersi non dotato competenza funzionale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
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