Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22636 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TRANI
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rinvio;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’i presentata da NOME COGNOME in merito all’espletamento del lavoro di pubblic utilità disposto con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data ottobre 2019.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani c chiede l’annullamento del provvedimento impugnato perché emanato da giudice incompetente, in quanto la sentenza passata in giudicato, in relazione alla q va stabilita la competenza in sede esecutiva, è quella pronunciata dalla C d’appello di Bari in data 27 aprile 2022, irrevocabile il 22 novembre 20 portante riforma sostanziale della sentenza del Tribunale di Trani del 14 ott 2019.
Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale.
3.1. Emerge dagli atti del procedimento di esecuzione che la sentenza primo grado è stata riformata dal giudice d’appello che ha assolto l’imputat una concorrente imputazione, sicché si tratta di riforma in senso sostanziale radica la competenza del giudice di secondo grado per la fase esecutiva.
3.2. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio p incompetenza funzionale assoluta del GIP del Tribunale di Trani, essend competente la Corte d’appello di Bari alla quale vanno trasmessi gli atti pe provveda sull’istanza avanzata dal condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Corte d’appello di Bari.
Così deciso il 30 aprile 2024.