Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25267 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25267 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
t GLYPH TRIBUNALE DI FOGGIA nei confronti di:
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
con l’o: -.1inanza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/serrtit-e le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore Trattazione scritta.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Termini Imerese.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 17 novembre 2023 il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Foggia a decidere sull’istanza del 28 aprile 2023 con la quale NOME NOME aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., dopo aver evidenziato che l’ultima sentenza a carico dell’interessato divenuta irrevocabile era stata emessa proprio dal Tribunale di Foggia il 24 aprile 2019, divenuta definitiva il 28 ottobre 2022.
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 19 dicembre 2023, solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando, invece, che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata resa dallo stesso Tribunale di Termini Innerese il 21 giugno 2022, divenuta definitiva il 4 novembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da NOME in ordine al riconoscimento della disciplina della continuazione, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Termini Imerese.
Costituisce principio consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – anche se la questione dedotta o l’incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 259600).
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 cod. proc. pen.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò,
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assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda.
Nel caso di specie, l’ultima sentenza divenuta irrevocabile alla data di presentazione dell’istanza è stata emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 21 giugno 2022, divenuta definitiva il 4 novembre 2022.
Pertanto, deve ritenersi che la competenza, ai fini dell’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., sia da attribuire proprio al Tribunale di Termini Imerese.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Termini Imerese cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 13/03/2024