Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41959 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41959 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI
nel procedimento a carico di:
NOME nato a SCILLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di PALMI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro perché si pronunci sull’incidente di esecuzione
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ritenendosi competente ‘a norma dell’art. 665 cod. proc. pen., ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da NOME COGNOME.
2.Avverso l’illustrato provvedimento, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
4
Evidenzia che la sentenza divenuta irrevocabile per ultimo GLYPH la condanna emessa in data 30 settembre 2014 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 23 giugno 2015, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2015. Ne segue che competente a decidere sull’istanza avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. è il Tribunale di Catanzaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato ed il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale per materia.
2.Risulta dagli atti del procedimento di esecuzione, in particolare dal certificato penale, che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima nei confronti di NOME COGNOME è quella indicata dal Pubblico ministero ricorrente .
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo, ossia anche quando detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando, differentemente dal caso che in questa sede ci occupa, si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione (ex multis, Sez. 1 , n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011 01; Sez. 1, n. 291 del 12/01/1999, Rv. 212868 – 01).
Infatti, l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (da ultimo, Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264679; in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl., comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253).
Per completezza, va rammentato che,, al fine dell’individuazione del giudice competente per l’esecuzione, sia il primo che il secondo comma dell’art. 665 cod. proc. pen. riproducono sostanzialmente il dettato rispettivo degli artt. 628, primo comma, e 629, primo comma, del codice previgente, secondo la cui disciplina la competenza del giudice di primo grado permane non solo ove, come nel caso di specie, vi sia conferma della sua decisione, ma anche nel caso in cui quello di appello abbia riformato la sentenza solo in relazione alla pena, dovendosi
escludere da tale previsione i casi in cui la modificazione della pena sia stata la conseguenza di una elaborazione concretamente riformatrice della pronuncia del primo giudice, come per effetto dell’applicazione di circostanze attenuanti o dell’esclusione di circostanze aggravanti, della modifica del giudizio di comparazione ovvero del riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati o del mutamento della qualificazione giuridica del fatto (v., fra le altre, Sez. 1, n 32214 del 30/6/2015, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264508; Sez. 1, n. 26692 del 23/5/2013, Palazzolo, Rv. 256047; Sez. 1, n. 20010 del 5/5/2010, P.M. in proc. Scotto, Rv. 247594; Sez. 1, n. 435:35 del 12/11/2002, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 223222).
4.L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del Tribunale di Palmi, essendo il Tribunale di Catanzaro quello al quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull’istanza avanzata da NOME COGNOME in data 28 marzo 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Così deciso, in Roma il 28 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidehte