Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51172 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51172 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE RIMINI nei confronti di:
TRIBUNALE MILANO
con l’ordinanza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso per la competenza dertribunale di Busto Arsizio
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 31/3/2023 il Tribunale di Rimini ha dichiarato la propri incompetenza territoriale e ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti Tribunale di Milano il quale aveva declinato la propria competenza a decidere sull’istan proposta il 07/01/2022 nell’interesse di NOME,, ravvisando la competenza del Tribunale di Busto Arsizio sulla base dell’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (sentenza de 17/11/2021, irrevocabile il 06/12/2021 di cui al n.3 del certificato del casellario penale).
Il Tribunale di Busto Arsizio, a sua volta, ha dichiarato la propria incompetenza sull’ist e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini ai sensi dell’art. 665, com cod. proc. pen. che, il 24/3/2022, aveva emesso un’altra sentenza nei confronti del NOME divenuta irrevocabile il 23/9/2022, prima dell’emissione dell’ordinanza del Tribunale di Milan
Il Tribunale di Rimini ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti Tribunale di Milano, poiché il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo non era né l sentenza del Tribunale di Rimini, emessa successivamente alla presentazione dell’istanza del NOME, né la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, divenuta irrevocabile solo 21/07/2022 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, bensì sentenza della Corte d’appello di Milano del 28/4/2016, irrevocabile il 18/9/2016, di conferma quella del Tribunale di Milano del 18/3/2013.
Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la competenza de Tribunale di Busto Arsizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La situazione processuale rappresentata nell’ordinanza che ha sollevato il conflit all’odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizi contenuta nell’art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente l competenza.
Dall’esame degli atti trasmessi si rileva che l’autorità giudiziaria competente a decid deve essere individuata nel Tribunale di Busto Arsizio in linea con il condiviso consolid principio, per cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenza eseguibil divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso tit esecutivo (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc. Carnpaniello, Rv. 269760 01; Sez.. 1, n. 33923 del 07/07/2015, confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679 – 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459 – 01). L’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. prevede, infatti, un criterio di determinazione della competenza funzionale giudice dell’esecuzione legato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, senz alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata sia relativa a un solo titolo es ovvero alla totalità di essi.
Con specifico riferimento alla fase dell’esecuzione, la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza d condanna, in ossequio al principio della perpetuati° iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 2777:33 – 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259171 – 01).
Sul punto, appare opportuno specificare che, w fini della competenza e della relativa perpetuatio, si deve aver riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposit del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal Casellario giudiziale. (Sez n. 16127 del 01/04/2021, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 281065 – 01; Sez. 1; n. 12758 del 02/02/2021, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 280683 – 01)
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Rimini del 24/3/2022 risulta essere passat in giudicato il 23/9/2022, ossia in epoca successiva rispetto alla proposizione della domanda in executivis, per cui non è rilevante ai fini dell’individuazione del giudice dell’esecuz competente.
L’ultima sentenza divenuta irrevocabile alla data di presentazione dell’istanza non è quel emessa dalla Corte d’appello di Milano il 28/4/2016, irrevocabile il 18/9%2016, di conferma del sentenza del Tribunale di Milano del 18/3/2013, bensì quella emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17/11/2021, divenuta irrevocabile a seguito di ordinanza di questa Cor declaratoria dell’inammissibilità del ricorso in data 21/7/2021 (Sez. 2, n. 29598 del 25/07/20
Nessun rilevo può attribuirsi al deposito della motivazione di tale citata ordinanza avven il successivo 25 luglio 2022. L’estratto della decisione costituente titolo esecutivo viene fo e trasmesso all’ufficio di merito in base al dispositivo riportato dal Presidente del Colleg ruolo di udienza, adempimento normalmente anteriore al deposito del provvedimento in cancelleria ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen. Il dispositivo costituisc:e una realtà dive dalla decisione che dalla motivazione, potendosi, con il suo deposito in cancelleria provveder alle immediate comunicazioni di rito, anche prima che venga redatta la motivazione. Ciò ha i duplice effetto di informare gli interessati che la decisione è stata presa e che è intervenut un determinato, irreversibile contenuto, così da rendere possibili i conseguenti provvedimen (vedi in motivazione, Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, COGNOME; Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, COGNOME) Il dispositivo, quindi, rappresenta un fatto che costituisce il contenuto e l’oggetto manifestazione tipizzata del potere autoritativo della decisione, tale da richieder completamento) una motivazione che, ancorché successiva al decisum, non consente di variare nel tempo il momento deliberativo da quando risulta deliberato quale avvenuto esercizio della potestas iudicandi. Tali princìpi hanno una portata generale che investe la possibilità l’ammissibilità, quanto al provvedimento decisorio adottato in camera di consiglio, della scissi temporale tra l’autonomo momento deliberativo che si evidenzia nel dispositivo, il quale pu essere depositato immediatamente in cancelleria e comunicato agli interessati, e il successivo deposito del provvedimento completo di motivazione che conclude il processo formatiyo della
decisione (in questo senso, Sez. U, n. 14451 del 27/03/2003, Previti). A questi princìp conforma l’attività di questa Corte, caratterizzata dall’immediato deposito in cancelleria del dispositivo attestato dal provvedimento sottoscritto dal Presidente del Collegio sul ruol udienza, sicché, qualora dalla decisione debba conseguire l’esecuzione, è possibile trasmettere l’estratto “senza ritardo” (artt. 15, comma 2, e 28 reg. es . cod. proc. pen.) al competente ufficio presso il giudice di merito per i provvedimenti conseguenti.
Il conflitto, come sopra delineato, deve essere, pertanto, risolto in applicazion suindicati princìpi di diritto con l’affermazione . della competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bust Arsizio, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in data 1 dicembre 2022
Il consigliere estensore
Il Présidente