Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI FOGGIA nei confronti di:
TRIBUNALE DI NAPOLI
con l’ordinanza del 20/03/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lettesentit le conclusioni del PG NOME COGNOME àvt COGNOME b::s COGNOME / :,» -” –C… n -n -t -a. .a.Q., COGNOME (3U 1.5z:vitaz..;
ludito il difensore I
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20 marzo 2024 il Tribunale di Foggia, rilevato un caso di conflitto di competenza territoriale con riferimento all’inciden esecuzione avente ad oggetto la richiesta di applicazione dell’indulto sulla p irrogata con sentenza del Tribunale di Napoli in data 24 settembre 2008 irrevocabile il 22 novembre 2008, nei confronti del Tribunale di Napol precedentemente dichiaratosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b) 31, cod. proc. pen.
Segnatamente, il Tribunale di Napoli, in applicazione dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili n confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la question attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011), rilevato che dal certificato penale in atti sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in data 19 dicembre 2015, era quell del Tribunale di Foggia in data 22 settembre 2015, individuava quale giudice territorialmente competente tale ultimo Ufficio, cui disponeva trasmettersi atti.
La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente che ha osservato come l’individuazione della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’esecuzione si radica al momento della proposizione dell’istanza (il 9 ma 2009) e che, a quella data, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima quella del Tribunale di Napoli in data 24 settembre 2008, irrevocabile il novembre 2008.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 maggio 2024, ha prospett l’attribuzione della competenza al Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, poic l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal ri formalmente manifestato dai due giudici dell’esecuzione sopra indicati,
conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Nel merito, il conflitto va risolto con l’affermazione della competenza procedere del Tribunale di Napoli, che per primo l’ha declinata.
Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fase dell’esecuzione, che, in relazione al contrasto emerso, si deve muovere d principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di alt sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171).
E’, al riguardo, utile anche la specificazione secondo cui, per il rilievo competenza e della relativa perpetua tio, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 01/04/2021, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 281065; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 280683).
Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiu da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come – giacché la determinazione della posizione di un soggetto nei c confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibili, deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un un giudice – questi sia funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se sentenza risulti compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pen sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. La pluralità dei provvedi suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell’art. 66 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competente in ordi alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempr riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabi per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, Casu, Rv. 213945).
Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto – princ già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (v. Sez. 1, ord.,
10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 269760 – 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264679 – 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459 01) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie – è, quindi, secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico’ e diverso titolo esecutivo.
Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve infatt rimarcarsi che l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criteri determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcu distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza eseguibile di irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, a condizione che essa comporti effetti esecutivi e contenga statuizioni idone investire il giudice dell’esecuzione, v. Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Co comp. in proc. Antonov, Rv. 272491 – 01).
Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l’ sentenza divenuta irrevocabile alla data (9 marzo 2009) della presentazion dell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione è quella emessa Tribunale di Napoli in data 24 settembre 2008, irrevocabile il 22 novembre 2008.
Va, pertanto, affermata la competenza del Tribunale di Napoli a decidere sull’incidente d’esecuzione suindicato, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore