Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24258 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24258 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il 01/04/1978
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di
Messina il 30 dicembre 2024, con cui veniva disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza del
Tribunale di Roma del 22 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 18 settembre
2018, per effetto della condanna alla pena di un anno di reclusione riportata dal ricorrente per il reato di cui all’art. 476 cod. pen., deliberata con la sentenza
irrevocabile del Tribunale di Messina del 18 giugno 2020.
Ritenuto che, nel caso di specie, è incontroverso che la sentenza emessa, per ultimo, è quella pronunciata dal Tribunale di Messina il 18 giugno 2020,
divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2022 – con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 476
cod. pen., commesso il 26 settembre 2017 -, per effetto della quale veniva disposta la revoca del beneficio sospensivo concesso NOME COGNOME ai
sensi dell’art. 168 cod. pen.
Ritenuto che, ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale culminata nel provvedimento impugnato, è il Tribunale di Messina, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a doversi ritenere competente in ordine all’istanza di applicazione della disciplina della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di Roma del 22 maggio 2018, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez., 1, n. 15856 del 11/02/2014, COGNOME, Rv. 259600 – 01; Sez., 1, n. 2141 del 20/12/2011, M., Rv. 251684 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.