Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15911 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15911 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE nei confronti di:
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
con l’ordinanza del 30/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli Nord.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Napoli Nord in ordine alla decisione sull’incidente di esecuzione promosso da NOME COGNOME in data 21/06/2023, rilevando che l’ultima sentenza passata in giudicato non era, come indicato da tale giudice, quella emessa da quell’Ufficio giudiziario in data 19 settembre 2018, bensì quella emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 05 maggio 2022, in quanto divenuta irrevocabile in data 20 settembre 2022.
Ha ritenuto irrilevante il fatto che l’incidente di esecuzione attenesse alla richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra varie condanne, tra cui non ve ne era nessuna emessa dal Tribunale di Napoli Nord, essendo la competenza attribuita, dall’art. 665, comma 4, cod.proc.pen., al giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione proposta non riguarda tale decisione.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli Nord.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Tribunale di Napoli Nord.
L’art. 665, quarto comma, cod.proc.pen., disciplina in modo esplicito il caso della esecuzione relativa a più provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuendo la competenza, per qualunque decisione, al «giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo».
In applicazione di questa norma, questa Corte ha costantemente stabilito che «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Rv. 264679), ed ancora più esplicitamente che «In materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa.» (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Rv. 259600).
Deve altresì ribadirsi il principio secondo cui «La competenza del giudice dell’esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, in applicazione del principio della “perpetuatio jurisdictionis”, non muta per la sopravvenuta esecutività d’altra sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008). Nel presente caso risulta che, alla data dell’incidente di esecuzione promossa dall’esecutato, l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 05 maggio 2022. La competenza deve pertanto essere attribuita a tale Ufficio giudiziario.
Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente per l’esecuzione, il Tribunale di Napoli Nord, al quale devono pertanto essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 23 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente