Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10787 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Locri nei confronti del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza emessa il 04/12/2024 dal Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Locri
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 4 dicembre 2024 il Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Locri sollevava conflitto di competenza negativo sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dal Tribu di Reggio Calabria il 13 novembre 2024, in ordine all’individuazione del giud dell’esecuzione competente a provvedere sull’istanza presentata da NOME COGNOME nel procedimento n. 208/2024 R.G.
Occorre, in proposito, precisare che, con l’ordinanza del 13 novembre 2024 sopra citata, il Tribunale di Reggio Calabria, investito della competen provvedere sull’incidente di esecuzione presentato da NOME COGNOME rilevava che tale istanza, riguardando la revoca del decreto penale di conda emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri il 10 ma 2009, divenuto irrevocabile il 30 maggio 2009, imponeva di ritenere competent il giudice che aveva pronunciato il decreto e non quello che aveva deliber l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, facendo applicazione della rego processuale di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L investito della competenza a provvedere sull’incidente di esecuzione di cu controverte, sollevava conflitto di competenza negativo davanti alla Corte cassazione.
A sostegno del conflitto di competenza negativo, il Giudice rimetten evidenziava che, anche nelle ipotesi in cui si controverte della revoca provvedimento decisorio, ex art. 673 cod. proc. pen., analoghe a quelle in esame, non viene meno la regola processuale di cui all’art. 665, comma 4, co proc. pen., che impone di ritenere competente il giudice che ha deliber l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile. Queste conclusioni comportavano che, nel caso di specie, la competenza a provvedere sull’incidente di esecuzi proposto da NOME COGNOME doveva essere individuata nel Tribunale di Reggio Calabria, che aveva pronunciato nei confronti dell’istante la sentenza patteggiamento divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, sussiste u conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali – il Giu per le indagini preliminari del Tribunale di Locri e il Tribunale di Reggio Calab ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla medesima questione loro
deferita, rappresentata dall’incidente di esecuzione presentata da NOME COGNOME nel procedimento n. 208/2024 R.G.
Con tale incidente di esecuzione, in particolare, NOME COGNOME chiedev che venisse revocato il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Locri il 10 marzo 2009, divenuto irrevocab il 30 maggio 2009, per i reati di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. stra erano stati abrogati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante «Disposizio materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecu civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67».
Tanto premesso, deve rilevarsi che, per risolvere il conflit competenza negativo sollevato dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Locri, occorre verificare se, nelle ipotesi in cui si controvert revoca di un decreto penale di condanna, si applica la regola processuale di all’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. ovvero quella di cui all’art. 665, com cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che, nelle ipotesi in cui si sono posti in esecuzion pluralità di titoli emessi da giudice diversi, tra cui un decreto penale di co adottato ai sensi dell’art. 460 cod. proc. pen., non viene meno la r processuale prevista dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo la qu «Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile pe ultimo ». Ne consegue che, in questi casi, deve ritenersi competen provvedere il giudice che ha deliberato l’ultimo provvedimento decisorio divenu irrevocabile, ancorché diverso da quello che ha emesso il decreto di condanna cui si invoca la revoca ex art. 673 cod. proc. pen.
Deve, in proposito, evidenziarsi che, sebbene non sussistano precedenti termini, utili a corroborare l’applicazione della regola processuale di cui 665, comma 4, cod. proc. pen., sembra muoversi in questa direzione il princip di diritto affermato da Sez. 1, n. 27160 del 31/05/2024, Conflitto Tribunal Spoleto, Rv. 286658 – 01, secondo cui: «In tema di esecuzione, la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo es appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell’imputat provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione propost non riguarda la decisione da lui adottata».
Nella stessa direzione ermeneutica, che induce a ritenere applicabile ipotesi analoghe a quelle in esame la regola di competenza affermata dall’ 665, comma 4, cod. proc. pen., sembra muoversi il principio di diritto, risal ma insuperato, affermato da Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, COGNOME, Rv. 21504
01, secondo cui: «In tema di esecuzione, poiché la determinazione de posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenz condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, ad un uni giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente alla esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anc detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pe sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. Conseguentemente, compet alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è sempr giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ulti e, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal pretore e da altro g ordinario, è competente, in ogni caso, quest’ultimo».
In questa cornice sistematica, occorre ribadire conclusivamente, in linea quanto correttamente sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Locri, che, nelle ipotesi in cui sono posti in esecuzione una plu di titoli emessi da giudice diversi, tra cui un decreto penale di condanna, di invoca la revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., non viene meno la regola processuale prevista dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che impone ritenere competente il giudice che ha pronunciato l’ultimo provvediment divenuto irrevocabile, ancorché deliberato da un giudice diverso da quello che emesso il decreto penale.
Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza soll dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in relazione al deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Reggi Calabria cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 20 febbraio 2025.