Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30523 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30523 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2315/2025 CC – 03/07/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiestol’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l’ordinanza del 16 aprile 2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza 26/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, riformata da Corte appello di Napoli, irrevocabile il 16/09/2024; b) sentenza 08/11/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore,irrevocabile il 23/02/2024, rideterminando la pena complessiva in anni quattro di reclusione ed € 2.200 di multa, e respingendo nel resto l’istanza.
La parte pubblica ricorrente denuncia l’incompetenza del Tribunale di Napoli ad emettere l’impugnata ordinanza, dovendosi ritenere competente, quale Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665, comma 4 cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli; osserva infatti il P. M. ricorrente come il titolo divenuto irrevocabile per ultimo, tale da radicare la competenza in capo alla Corte di appello di Napoli,sia costituito dalla sentenza emessa il 26/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, riformata dalla Corte di appello di Napoli il 16/04/2024.
Il sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
La Difesa di COGNOME ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
Ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., quando Ł proposto appello, se il provvedimento Ł stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, Ł competente il giudice di primo grado, altrimenti Ł competente il giudice di appello.
Inoltre, l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che, se l’esecuzione concerne piø provvedimenti emessi da giudici diversi, Ł competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Il provvedimento che fonda, nel caso in esame, la competenza a provvedere in executivis ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., vertendosi in tema di esecuzione concernente piø provvedimenti, Ł la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 16/04/2024, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 26/06/2023, e divenuta irrevocabile in data 16/09/2024, dunque per ultima.
La sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 16 aprile 2024 contiene, infatti, statuizioni di riforma sostanziale della sentenza di primo grado, essendo stata esclusa la contestata recidiva, determinando, così, variazioni rilevanti ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Si rivelano, dunque, infondati i rilievi difensivi sviluppati nell’interesse di COGNOME con la memoria, basati sull’erroneo assunto secondo cui la sentenza di appello, in quanto emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. sarebbe inidonea a determinare lo spostamento della competenzain sede esecutiva a norma dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
A ragione della fondatezza del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME