Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35917 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO CASA BARBARA CALASELICE NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato e la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da NOME COGNOME con riguardo ai reati oggetto delle sentenze rispettivamente emesse dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto (irrevocabile dal 27/06/202) e dal Tribunale di Taranto in composizione monocratica in data 24/09/2020 (irrevocabile dal 19/02/2021), rideterminando la pena complessiva in anni due di reclusione ed euro 350,00 di multa.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e con un unico articolato motivo ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 665, comma 4 cod. proc. pen., perchØ il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto aveva ritenuto la propria competenza quale giudice dell’esecuzione in quanto giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile, cioŁ quella in data 23/02/2023, successivamente riformata dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in data 16/02/2024, irrevocabile dall’11/07/2024.
Tuttavia la sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in data 16/02/2024 aveva riformato quella di primo grado operando una riforma sostanziale, in quanto aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e aveva disposto una riduzione della pena.
SicchŁ il provvedimento era stato emesso da giudice funzionalmente incompetente, come tale irrimediabilmente viziato.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato e la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Univocamente la giurisprudenza di legittimità afferma che «la competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie, Rv. 240775) e che l’inosservanza delle regole sulla competenza funzionale può, pertanto, essere dedotta mediante ricorso per cassazione ( Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, Rv. 279525 – 01).
Piø in particolare con riguardo al caso di specie va ricordato che «la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e, pertanto, determina lo spostamento della competenza “in executivis” in favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 13283 del 20/03/2025, Sarnataro, Rv. 287832 – 01).
Orbene il provvedimento impugnato Ł stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto che aveva ritenuto la propria competenza quale giudice dell’esecuzione in quanto giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile, cioŁ quella in data 23/02/2023, successivamente riformata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in data 16/02/2024, irrevocabile dall’11/07/2024.
Tuttavia la sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in data 16/02/2024 aveva operato una riforma sostanziale, in quanto aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e aveva disposto una riduzione della pena.
Ne consegue il difetto di competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento.
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso alla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, quale giudice competente per l’esecuzione, individuato ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto Così Ł deciso, 22/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME