Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22616 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE D’APPELLO DI TARANTO SEZIONE DISTACCATA nei confronti di:
TRIBUNALE DI TARANTO
con l’ordinanza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, quale Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato, con provvedimento del 25 gennaio 2024, la propria incompetenza a decidere in merito all’istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME, per essere competente, quale giudice dell’esecuzione, la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in considerazione del fatto che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto del 10/10/2022, irr. il 25/11/2022, di parziale riforma della sentenza 17/05/2022 del Tribunale di Taranto.
La Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, ricevuti gli atti, ha, con ordinanza del 14 febbraio 2024, proposto conflitto negativo di competenza, osservando come, dall’analisi del certificato del casellario giudiziale, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse quello emesso dalla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto del 04/05/2022, di conferma della sentenza del 29/04/2021 del Tribunale di Taranto, irrevocabile il 05/04/2023.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, nella requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo di competenza risulta, in primo luogo, ammissibile in rito (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 6853 del 26/01/2004, Cantone, Rv. 228496; Sez. 1, n. 20356 del 23/04/2014, COGNOME, Rv. 263403, la quale ha statuito che «in tema di incidente di esecuzione, il provvedimento declinatorio della competenza territoriale adottato dal giudice dell’esecuzione può essere soltanto oggetto di conflitto e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione»); tale conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Taranto.
L’ultima sentenza passata in giudicato, in epoca antecedente rispetto al momento della presentazione, il 23/11/2023, dell’istanza che ha generato l’incidente di esecuzione in esame, è quella emessa dal Tribunale di Taranto il 17/05/2022, confermata dalla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto con sentenza del 10/10/2022, e divenuta irrevocabile il 25/11/2022. Trattandosi di sentenza di condanna confermata in secondo grado, è pacifica l’attribuzione, stante il dettato dell’art. 665, comma 4, cod.
proc. pen., della veste di organo competente a decidere – in funzione di giudic dell’esecuzione – al giudice di primo grado, ossia al Tribunale di Taranto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Taranto, al quale vanno trasmessi gli atti.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Taranto cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 10/04/2024