Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51177 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PORDENONE nei confronti di:
CORTE APPELLO TRIESTE
con l’ordinanza del 07/04/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettehsentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
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Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, in relazione all’istanza ad essa avanzata, quale giud dell’esecuzione, da NOME COGNOME, con la quale era chiesta l’unificazione in executivis per continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, dichiarava la propria incompet funzionale e trasmetteva gli atti al Tribunale di Pordenone ritenuto competente.
Detto Tribunale, rilevato – sulla base di una nota ad esso trasmessa dal Pubblico minister presso lo stesso – che alla data di presentazione dell’istanza da parte del difensore (25/08/20 era divenuta irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste in data 21/12/202 in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone in data 19/06/2018 (diversa, quindi, d quella della stessa Corte di appello in data 15/07/2020, confermativa della sentenza d Tribunale di Pordenone del 23/01/2019, irrevocabile il 17/03/2021, indicata da detta Corte p declinare la propria competenza), ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo l’immediata trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 o 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede, con requisitoria scritta, di dichiararsi la competenza della Corte di ap di Trieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo d competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall’ art. 28 c proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, q giudice dell’esecuzione, della Corte di appello di Trieste.
Recita l’art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: “Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”.
Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatio iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell’individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con q formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: “Quando è stato proposto appello, se provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è compe il giudice di appello”. Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputa
competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo gr stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc. Cuneo, 262987).
E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti d stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (S 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudic competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze d condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da l emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600).
Nel caso di specie la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione in oggetto risul essere della Corte di appello di Trieste, essendosi pronunciata per ultima (avuto riguardo a data dell’istanza) in data 21/12/2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone 19/06/2018.
P. Q. M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Trieste cui dispo trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.