Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trani, adito in qualità di gi dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di COGNOME intesa al riconoscim della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione separatamente giudicati in sede di cognizione.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribuna di Trani, eccependo l’incompetenza funzionale del giudice adito.
Secondo regola, la competenza sarebbe spettata alla Corte di appello COGNOME, che, nel pronunciare la sentenza divenuta per ultima irrevocabile, a strutturalmente riformato (ancorché con riguardo a coimputati dell’istante decisione di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che pone questione deducibile in ogni stato e grado, in qu attinente alla competenza del giudice dell’esecuzione, avente carat funzionale, assoluto e inderogabile (v. Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, COGNOME, Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in pro COGNOME, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. 36801 del 07/07/2003, COGNOME, Rv. 225840-01), è fondato.
Il caso della pluralità di provvedimenti da eseguire, pronunciati confronti di una stessa persona da diversi organi giurisdizionali, è regola comma 4 dell’art. 665 cod. proc. pen., secondo cui è per essi unicamen competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile pe ultimo.
Il giudice così individuato è competente a decidere anche se la questione trattare riguardi un titolo diverso e antecedente (tra le molte, Sez. 1, n del 23/01/2017, coal. comp. in proc. Campanielio, Rv. 269760-01). L’esigenz sottesa, in tal modo tutelata, è infatti quella della necessaria unitarie funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto att da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l’esercizio delle attribu materia.
E’ la medesima esigenza che ricorre, rafforzata, nell’ipotesi di unico t soggettivamente cumulativo, formatosi all’esito di riforma c.d. strutturale sentenza di primo grado (non limitata cioè alla pena, alle misure di sicurez alle disposizioni civili). La sua tutela ha indotto la giurisprudenza di legit
stabilire che, in detta ipotesi, la competenza in sede esecutiva del giudi secondo grado, prevista dall’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., abbia nat esclusiva, e cioè valga non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanzi consista nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante (da ultimo, S 1, n. 31778 del 16/10/2020, confl. comp. in proc. Desiderato, Rv. 279802-01).
Nella specie, la sentenza ultima irrevocabile risulta quella pronunc dalla Corte di appello di COGNOME in data 27 ottobre 2021, di riforma strutturale decisione di primo grado, sia pure limitatamente alla posizione di coimputati.
La competenza funzionale a definire l’odierno procedimento di esecuzione spetta pertanto alla Corte di appello di COGNOME.
Seguono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice competente così individuato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di COGNOME.
Così deciso il 07/12/2023