Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27234 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul conflitto negativo di competenza sollevato da:
Corte di appello di Lecce
nei confronti
del Tribunale di Brindisi
nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Fasano il 15/08/1984
con ordinanza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che venga riconosciuta la competenza della Corte di appello di Lecce.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza della Corte di appello di Lecce è stato sollevato conflitto negativo di competenza a fronte del provvedimento del Tribunale di Brindisi, del 6 marzo 2025, con il quale gli atti del procedimento n. 585/15 r.g.n.r. erano stati trasmessi, per quanto di competenza , alla indicata Corte d’appello, onde provvedere sull’istanza proveniente dall’Ufficio Corpi di reato del Tribunale di Brindisi, relativamente alle sorti del reperto costituito da tre scocche di autovetture, custodite presso deposito giudiziale, beni per i quali gli aventi diritto alla restituzione avevano rinunciato al ritiro.
L’ordinanza indicata ha premesso che, nell’ambito del procedimento penale indicato, definito con sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 ottobre 2020, riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 31 marzo 2023, divenuta definitiva il 23 febbraio 2024, il primo Giudice aveva disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto (identificati nel verbale di sequestro) delle scocche di vetture ‘cannibalizzate’ in sequestro .
Si è precisato che tali beni, custoditi presso una depositeria giudiziale, non erano stati ritirati dagli aventi diritto, i quali, anzi, avevano espressamente rifiutato e rinunciato al ritiro (cfr. comunicazione dei Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco) e che l’Ufficio Corpi di reato della Cancelleria del Tribunale di Brindisi aveva sottoposto al Tribunale la questione, onde provvedere sulla destinazione del reperto.
Emerge dal provvedimento del 6 marzo 2025 che il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere, ritenendo trattarsi di incidente di esecuzione, declinando la propria competenza in favore della Corte di appello di Lecce quale giudice dell’esecuzione , alla quale gli atti sono stati trasmessi.
La Corte d’appello, nell’ordinanza con la quale è stato sollevato conflitto, ha declinato la propria competenza reputando che non si tratta di questione di competenza del giudice dell’esecuzione, atteso che il provvedimento di dissequestro era stato già disposto dal medesimo Tribunale, con la sentenza di primo grado del 14 ottobre 2020, sebbene nessuno avesse mai ritirato le scocche e il dissequestro non fosse mai stato eseguito.
Si richiama la disciplina prevista dall ‘ art. 151 d. P.R. n. 115 del 2002 e 263 cod. proc. pen., nonché quale precedente indicato come in termini, la massima Rv. 274388, confermata da Sez. 1, n. 10954 del 5 febbraio 2025.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, chiedendo affermarsi la competenza della Corte di appello di Lecce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che sussiste il conflitto ai sensi dell’art. 28 , comma 2, cod. proc. pen., perché entrambe le autorità investite dall ‘Ufficio circa l a sorte di reperti non restituiti, hanno declinato la propria competenza a provvedere, così generandosi uno stallo che può essere superato soltanto con l’intervento di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. S., Rv. 272290).
La competenza appartiene al Tribunale di Brindisi.
Questa Autorità ha provveduto sui reperti, con sentenza del 14 ottobre 2020, disponendo il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle scocche in questione, pronuncia divenuta definitiva a seguito al passaggio in giudicato, anche per quanto concerne la disposta restituzione.
2.1. Nel caso in valutazione, è pur vero, come rilevato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, che non si tratta di beni confiscati in via definitiva, come avvenuto nei casi dei precedenti menzionati dalla Corte d’appello di Lecce che ha sollevato il conflitto.
Tuttavia, si deve rilevare che non esistono beni sequestrati passibili del procedimento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., in relazione dall’art. 263 dello stesso codice.
È incontestato, infatti, che le scocche in questione sono state oggetto di un provvedimento (non impugnato) di dissequestro e restituzione ai legittimi proprietari, i quali, nel prosieguo, ne hanno rifiutato il ritiro.
2.2. Orbene, questa Corte ha già affermato, in caso di beni sequestrati nel corso di procedimento penale e già svincolati, senza impugnazione del provvedimento di dissequestro, che eventuali contestazioni sulla destinazione ad essi impressa, successive alla definizione del medesimo procedimento, non investono la competenza del giudice dell’esecuzione penale, a norma dell’art. 676 cod. proc. pen. (ravvisando, eventualmente, quella del giudice civile anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen., reclamando il diritto di ottenerne il possesso: Sez. n. 37612 del 04/03/2016, Rv. 267604 -01).
Analogamente, questa Corte si è orientata escludendo una competenza propria del giudice dell ‘ esecuzione, in caso di confisca definitiva, salve diverse disposizioni di legge, nel senso di ravvisare la competenza a risolvere eventuali questioni riguardanti adempimenti solo esecutivi in capo al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non del giudice dell’esecuzione individuato ex art. 665 cod. proc. pen. (nello stesso senso, Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, Rv. 274388 -01).
Con riferimento al provvedimento di confisca definitiva, si è infatti osservato che le vicende relative alla distruzione delle cose confiscate, ordinata dal giudice in sentenza, o nel decreto penale, divenuti definitivi è regolata – fuori dei casi in cui soccorrano specifiche disposizioni (come l’art. 6 legge n. 152 del 1975, in materia di armi, o l’art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di sostanze stupefacenti) – dall’art. 86 disp. att. cod. proc. pen.
In quella decisione, comunque, si è affermato che non è dubitabile che il giudice, autore della confisca, conservi in materia poteri d’intervento reputando demandata a questo giudice la competenza a definire eventuali questioni che
insorgano in tale fase, inclusa, in presenza di contestazioni, la definitiva attribuzione dell’incarico per la disposta distruzione. Tale intervento, invero, ancorché soggettivamente riservato, per ragioni di controllo e garanzia, all’organo giurisdizionale, conserva un contenuto sostanzialmente amministrativo, essendo inidoneo a incidere su posizioni di terzi giuridicamente tutelate e non costituendo, come tale, manifestazione di giurisdizione esecutiva.
Si osserva, infine, con riferimento al caso al vaglio, che nemmeno l ‘art. 151 d.P.R. n. 115 del 2002 nell’affidare al ‘ magistrato ‘ la competenza a provvedere alla distruzione del bene affidato alla Cancelleria, di cui l’avente diritto non ha provveduto al ritiro, investe dell ‘ incombente, in modo espresso, il Giudice dell’esecuzione .
Va affermato, quindi, il seguente principio di diritto: in mancanza di diversa disposizione di legge, la competenza a provvedere sulle sorti del reperto oggetto di sentenza irrevocabile, con la quale se ne è disposto il dissequestro, ove la restituzione sia espressamente rifiutata dall ‘ avente diritto, non spetta al giudice dell ‘ esecuzione ma, trattandosi di mero adempimento esecutivo, a quello che ha provveduto alla restituzione del bene non oggetto di impugnazione.
Dunque, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Brindisi al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 6 giugno 2025