Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da TRIBUNALE DI CATANIA nei confronti di
CORTE APPELLO CATANIA nel procedimento introdotto dal terzo interessato, COGNOME
con l’ordinanza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo che sia affermata la competenza della Corte di appello di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito della decisione emessa dal Tribunale di Catania, Sezione misure di prevenzione, in data 18 marzo 2024 e quella della Corte di appello di Catania, resa in data 29 febbraio 2024, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al n. 119/22 R.S.S. nel quale è stata disposta la confisca della ditta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, avente ad oggetto beni aziendali e strumentali.
1.1. Si tratta di procedimento originato dall’istanza di restituzione di alcuni beni che, secondo il terzo interessato istante, NOME COGNOME, sarebbero nella titolarità della società RAGIONE_SOCIALE di cui questi è amministratore, asseritarnente non oggetto del provvedimento ablatorio.
Il Tribunale di Catania, Sezione misure di prevenzione, in data 30 ottobre 2023, ha trasmesso la richiesta alla Corte di appello ove pende il giudizio di secondo grado anche in relazione alla misura di prevenzione patrimoniale e la Corte territoriale, con provvedimento del 28 febbraio 2024, ha ritrasmesso gli atti alla stessa Autorità giudiziaria, con invito a rivedere il provvedimento, sottolineando che l’istanza, secondo la prospettazione del richiedente, era diretta alla restituzione di beni non oggetto di provvedimento ablatorio e che, comunque, non era contestato dall’istante il giudizio di pericolosità del proposto.
1.2.Con ordinanza del 18 marzo 2024, il Tribunale, ravvisando la competenza della Corte di appello, ha sottolineato che l’istanza di restituzione si riferisce a beni mobili non registrati, reperiti in sede di esecuzione del sequestro di prevenzione, nei locali della ditta RAGIONE_SOCIALE, attualmente nel possesso dell’amministrazione giudiziaria.
La richiesta, osserva il Tribunale, fonda sul presupposto della titolarità di detti beni e, dunque, dell’estraneità degli stessi rispetto all’eseguito sequestro dell’azienda e dei beni strumentali della RAGIONE_SOCIALE, estraneità che, secondo il provvedimento in esame, si ritiene non valutabile dall’organo che ha emesso il provvedimento ablatorio. Si tratta, infatti, per il Tribunale, di accertare la dedotta titolarità del diritto di proprietà in capo all’istante, terzo interessat attinto dal procedimento di prevenzione, operazione che, quindi, non può essere vagliata dal giudice procedente o, in caso di definitività della confisca, dal Tribunale in sede di incidente di esecuzione. Ciò in quanto non si tratta della gestione della bene sequestrato atteso che il terzo interessato non ha partecipato al procedimento di prevenzione e, comunque, ha l’onere di far valere il proprio titolo sui beni appresi ai sensi dell’art. 23 del Codice antimafia.
Nel caso di specie, il Tribunale, ritenuta la competenza dell’Autorità giudiziaria procedente, cioè della Corte di appello dove pende l’impugnazione e il
procedimento di secondo grado relativo anche alla confisca, ha sollevato conflitto trasmettendo gli atti a questa Corte di legittimità.
L’AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, stante la mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con nnodif. dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha concluso chiedendo che venga affermata la competenza della Corte di appello di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sollevato deve essere risolto attribuendo la competenza alla Corte di appello di Catania.
1.1. Il conflitto, innanzitutto, va reputato ammissibile in rito in quanto due giudici hanno, contemporaneamente, ricusato di provvedere sulla medesima richiesta, indicando ciascuno la competenza dell’altro e così dando luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen.
1.2. Ciò posto, si osserva che l’istanza sulla quale è sorto conflitto da parte delle due Autorità giudiziarie indicate, è diretta – nell’interesse della società che se ne assume titolare – a ottenere la restituzione di alcuni beni mobili non registrati, oggetto di confisca di prevenzione disposta con provvedimento del Tribunale di Catania, del 14 luglio 2023, adottato nei confronti degli eredi di NOME COGNOME, avente ad oggetto, tra l’altro, beni strumentali e aziendali della ditta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, beni rispetto ai quali l’istante afferma la titolarità del suo diritto di proprietà su parte di essi.
Si tratta, dunque, di beni rivendicati da un terzo, estraneo al procedimento di prevenzione, che si qualifica titolare del diritto di proprietà, così reclamandone la restituzione, a fronte di procedimento che pende in grado di appello, per essere stato il decreto che ha disposto la confisca di prevenzione del compendio aziendale, oggetto di gravame.
Come rimarcato dal Tribunale di Catania nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto, si tratta, dunque, di istanza che non attiene alla gestione dei beni sequestrati e, poi, oggetto di confisca di prevenzione.
Di conseguenza, come rilevato dall’AVV_NOTAIO generale nella requisitoria scritta, non è possibile applicare al caso in esame la disciplina di cui all’art. 104bis cod. proc. pen., come riformato dalla legge n. 161 del 2017, che prevede la competenza in ordine alle questioni connesse all’amministrazione dei beni
(P)
sequestrati del giudice che ha emesso il decreto di sequestro nel corso di tutto il procedimento.
Infatti, quanto all’individuazione del giudice competente a decidere è noto il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale va affermata la competenza a provvedere, non in capo al giudice delegato della prevenzione, ma a quello che ha adottato il provvedimento di sequestro preventivo, ove si tratti della gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati (Sez. 1, n. 3637 del 19/12/2011; Sez. 1, n. 45612 del 07/11/2012).
Va, poi, rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la competenza a decidere sull’istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, essa spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, nonché ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271380 – 01; Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, confl. comp. in proc. Careri, Rv. 247456-01).
In tutte le decisioni indicate, si è opportunamente sottolineato che la competenza del Tribunale a riconsiderare la misura di prevenzione, interessata dalla domanda di revoca, modificazione o aggravamento, presuppone la definitività della decisione impositiva, atteggiandosi a competenza di tipo esecutivo, lì dove, in pendenza del giudizio di secondo grado, e a fronte di misura (provvisoriamente esecutiva, ma) ancora in predicato, l’oggetto della domanda refluisce nel più ampio potere-dovere di generale riesame della pericolosità del proposto, intestato al giudice superiore, sicché la competenza è attratta in capo a quest’ultimo.
1.3.Nel caso di specie, si tratta di istanza di restituzione che attinge beni oggetto di confisca di prevenzione non definitiva, misura di patrimoniale disposta con decreto oggetto di gravame, fattispecie alla quale, in modo ineccepibile, il Tribunale ha inteso estendere il ragionamento sin qui esposto, ripetutamente sostenuto, in sede di legittimità, in tema di misure di prevenzione personali.
Del resto, il provvedimento che denuncia il conflitto ha posto in luce come i beni in questione, secondo la tesi di accusa, risultino nella signoria di fatto dell’imprenditore che ha subito la confisca di prevenzione e, in assenza di titolo formale (contratti aventi ad oggetto i beni elettronici; tagliandi di riconoscimento; scritture o altra documentazione), sono rivendicati da un terzo interessato che ne reclama la restituzione, in mancanza, tuttavia, di titolo sui beni già oggetto di sequestro.
Il Tribunale di Catania evidenzia, in modo ineccepibile, come la soluzione dell’istanza del terzo costituisca materia di competenza del giudice al cui vaglio è attualmente anche la confisca di prevenzione, il quale è legittimato a valutare, nel compendio dei beni oggetto di ablazione, quelli la cui titolarità eventualmente si debba riconoscere ai terzi interessati ai fini della (invocata) restituzione.
Del resto, non sono state oggetto della novella del 2017 le norme che individuano la competenza a revocare il sequestro preventivo. Tale disciplina, infatti, continua a fare riferimento agli artt. 91 disp. att. cod. proc. pen. che attribuisce la competenza al giudice procedente (Sez. 1, n. 49284 del 11/10/2023, confl. Comp. Gip Taranto).
Per individuare l’Autorità giudiziaria preposta &l’adozione di tale provvedimento si deve, pertanto, continuare a fare riferimento all’art. 91 cit. che, in sintonia con lo schema delineato dall’art. 279 cod. proc. pen. con specifico riguardo alle misure cautelari personali, intesta la competenza al giudice che procede, disponendo che, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal Tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla Corte di assise, dalla Corte di appello o dalla Corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
È appena il caso di osservare che la citata legge 17 ottobre 2017, n. 161, mediante l’interpolazione del testo dell’art. 104-bis cod. proc. pen. e l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter, ha esteso la regola di concentrazione delle attribuzioni gestorie in capo al giudice che ha disposto la misura reale a tutti i sequestri, aventi ad oggetto, come si legge nel primo comma della disposizione in esame “aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel RAGIONE_SOCIALE, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133″.
Nel testo attualmente in vigore dell’art. 104-bis cod. proc. pen. al citato primo comma, che attribuisce al giudice che dispone il sequestro il potere di nominare un amministratore giudiziario, segue il comma 1-bis, a mente del quale “si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen. o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si
applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decre legislativo”.
Sicché anche la previsione in parola limita la competenza del giudice che ha applicato la misura (in questo caso di prevenzione patrimoniale) alle questioni gestorie che non ricorrono nel caso al vaglio in cui il terzo estraneo al procedimento di prevenzione reclama taluni beni appresi vantando un proprio titolo, con conseguente competenza del giudice procedente in grado di appello.
Conclusivamente, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza a provvedere sull’istanza di restituzione dei beni in favore della RAGIONE_SOCIALE, quale terzo interessato rispetto alla disposta confisca, della Corte di appello di Catania cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, in data 21 maggio 2024
Il Consigliere estensore