Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15090 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: Gip Tribunale di Latina nei confronti del Tribunale di latina con ordinanza del 10/10/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiarasi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, rilevato un caso di conflitto negativo di competenza per materia con riferimento alle istanze formulate dall’amministratore giudiziario dr. Mottura nel sequestro preventivo emesso ai sensi dell’art. 12-sexties d.l. n. 306 del 1992 in data 18 maggio 2012 nel procedimento n. 2743/2012 R.g.n.r., nei confronti del Tribunale di Latina, precedentemente dichiaratosi incompetenze, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen.
Segnatamente, il Tribunale di Latina – rilevato che vi erano già precedenti dichiarazioni d’incompetenza su istanze analoghe da parte del medesimo Tribunale, richiamato l’art. 104 comma 1-ter. disp att. cod. proc. pen. e la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di sequestro preventivo, competente a decidere sulle istanze in materia di custodia, gestione e amministrazione dei beni spetta al Giudice che ha emesso il provvedimento ablativo anche in pendenza del processo – riteneva che la competenza spettasse al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale.
La soluzione non Ł condivisa dal Giudice rimettente che ha dissentito sulla possibilità di applicare la diposizione in parola, entrata in vigore successivamente alla data di emissione del
R.G.N. 36977/2024
sequestro, dovendosi fare applicazione del principio del tempus regit actum.
Pertanto, ha ritenuto che la competenza spettasse al Tribunale di Latina e, conseguentemente, ha trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con conclusioni scritte depositate in data 5 dicembre 2024, ha prospettato l’attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, poichØ dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito, il conflitto va risolto con l’affermazione della competenza a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.
Giova ribadire che – come emerge da quanto si Ł esposto in parte narrativa – si verte in tema di sequestro disposto nel 2012, in tempo antecedente alla modificazione dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. deteterminata dall’entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017, n. 161.
Il Collegio ritiene di dare continuità al principio espresso in sede di legittimità secondo cui «spetta al giudice che ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. 356 del 1992, adottare i provvedimenti in tema di gestione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, in analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale» (Sez. 2, n. 29031 del 16/04/2014, Tripodo, Rv. 260026 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 19/12/2011, dep. 30/01/2012. Busso, Rv. 251852 – 01).
La stessa giurisprudenza di legittimità – chiamata a risolvere la questione di diritto intertemporale per il caso di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell’art. 104bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione a un reato non rientrante tra quelli previsti dall’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. – ha chiarito che, per quanto concerne la delibazione sulle istanze relative a custodia, gestione e amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene, la competenza spetta al giudice che procede (e non a quello che ha emesso il provvedimento), dovendo trovare applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen. (tra molte, Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019,Conflitto Gip Tribunale Napoli, Rv. 277828 – 01; Sez. 1, n. 28212 del 07/06/2019, Conflitto Gip Tribunale Napoli, Rv. 276146 – 01).
Nel caso in scrutinio, il reato per cui si procede Ł quello di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ricompreso nell’elenco di quelli per i quali Ł ammesso il sequestro ex art. 12-sexies, come si trae dal comma 1 della norma, che eccettuava il solo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
¨ ben vero che l’art. 240-bis cod. pen. attualmente non annovera suddetta tipologia di reati, ma l’applicabilità della disciplina della confisca cd. allargata deriva dal chiaro disposto di cui all’art. 85bis d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dall’art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 21 del 2018 che ha contestualmente modificato l’art. 240-bis cod. pen. Il richiamo che, per tali reati, compie il comma 4bis dell’art. 12-sexies, nella formulazione vigente all’epoca del sequestro, determina che l’autorità giudiziaria preposta all’adozione dei provvedimenti di gestione amministrazione debba essere individuata nel giudice che ha emesso il provvedimento.
Il conflitto va, dunque, risolto a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Latina.
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 07/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME