Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE GENOVA nei confronti di:
G.I.P. TRIBUNALE GENOVA
con l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lettelsaatite le conclusioni del PG COGNOME c&tf 2 k d L, à ( – 3mri -oL R
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RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari AVV_NOTAIO il Tribunale di Genova emetteva decreto giudizio immediato nei confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati d agli artt. 489, 624, 625 nn. 2 e 7, 493-ter cod. pen., disponendo la comparizione dei sudd dinanzi al Tribunale di Genova per l’udienza dell’Il aprile 2023. Gli imputati deposita AVV_NOTAIO la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, nei termini di cui all’art. proc. pen., rituale istanza per essere giudicati con il rito abbreviato.
Detto Giudice, con ordinanza del 6 marzo 2023, dichiarava la propria incompetenza funzionale e trasmetteva gli atti al Tribunale di Genova in composizione monocratica.
Il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 13 aprile 2023, ritenendo a sua volta declinare la propria competenza in relazione al procedimento in questione, sul presupposto che essa si fosse radicata in capo al Giudice per le indagini preliminari, ha sollevato con negativo di competenza. E ha, pertanto, rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione tale conflitto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 o 2020, n.137, sia il sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che l’AVV_NOTAIO Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiedono di risolversi il conflitt la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari AVV_NOTAIO il Tribunal Genova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situaz prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle no successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal g remittente.
L’art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha pr anche per i reati a citazione diretta la possibilità, in precedenza esclusa, di procedere co immediato. Tale previsione è correlata alle modifiche introdotte dal summenzionato decreto con riguardo alla fase dibattimentale concernente detti reati e in particolare all’introduzio gli stessi dell’udienza predibattimentale, che, analogamente all’udienza preliminare, ha tr sue funzioni quella di operare un vaglio in ordine alla sussistenza di elementi che consenta una ragionevole previsione di condanna, con la conseguenza che, ove la prova appaia evidente, e dunque tale vaglio si renda superfluo, si impone l’applicazione di un rito che
proprio la finalità di evitare tale udienza, allo scopo di soddisfare le esigenze di complessiva del procedimento cui è ispirata la cd. riforma Cartabia, esigenza che è tanto p avvertita in ragione dell’ampliamento dei reati azionabili con la citazione diretta e necessità di garantire anche per essi l’accesso rapido al giudizio nei casi in cui l’imputa sottoposto a misura cautelare. La nuova disciplina, nell’operare il rinvio alle norme sul giu immediato “ordinario”, non reca specifiche disposizioni in ordine alla individuazione del giud competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato. Al riguardo è intervenuta pronuncia di questa Corte, secondo cui la competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari (Sez 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049), non avendo inteso creare il legislatore un rito nuovo diverso rispetto a quello “ordinario” e non sussistendo alcuna incompatibilità del giudice pe indagini preliminari ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta anzi risult tutto coerente tale tipo di intervento con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di indagini preliminari, a prescindere dal se si tratti o meno di reati per i quali è prevista l preliminare.
Anche per il giudizio abbreviato richiesto, ai sensi dell’art. 458, comma 1, cod. proc. p a seguito dell’emissione e della notifica del decreto di giudizio immediato, come nel caso esame, deve ritenersi la competenza del giudice per le indagini preliminari.
Detto giudice ha, invero, la disponibilità del fascicolo processuale, ai sensi degli art comma 1, 457, comma 1 e 458, comma 1 cod. proc. pen., ed è giudice procedente, nonostante il decreto di giudizio immediato, che – come ribadito dalla pronunc summenzionata – proprio per le sue caratteristiche ha natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez. U, Senten n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). Come da orientamento consolidato di questa Corte – formatosi in particolare con riferimento al procedimento ex art. 444 cod. pr pen. – riconoscendo tale competenza non si consente una regressione del procedimento, ma solo un’ultrattività delle funzioni del giudice per le indagini preliminari, peraltro previs celebrazione del giudizio abbreviato, dall’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 3 del 17/01/2006, Confl. comp. in proc. Bergamasco, Rv. 232560; conforme: Sez. 4, n. 26253 del 14/05/2013, Leone, Rv. 256944).
Deve, pertanto, ritenersi la competenza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Genova, cui vanno trasmessi gli atti.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preli Tribunale di Genova cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.