Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26220 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di:
GIP del TRIBUNALE DI NAPOLI
con l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto indicarsi la competenza del GIP del Tribunale di Napoli;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli sollevava conflitto negati di competenza a seguito della sentenza resa in data 21 agosto 2023, con la quale il G.I.P. d Tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere il giudizio abbrevia richiesto da NOME COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato emesso ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen. (articolo inserito dall’art. 32, comma 1, lett. f), digs. 10 ottobre 2022, in procedimento a citazione diretta.
1.1. Nel dichiararsi incompetente con la sentenza citata il G.I.P. di Napoli osservava:
che la diversità “sistemica” dei due giudizi immediati risiede nel fatto che, mentre quelli con udienza preliminare, è riconosciuta sia al Pubblico Ministero che all’imputato la fac di evitare la celebrazione dell’udienza medesima (art. 419, comma 5, cod. proc. pen., che prevede la facoltà dell’imputato di chiedere il giudizio immediato), così rinunciand implicitamente, ai riti alternativi, analogo potere non è stato concesso in merito allo svolgim dell’udienza predibattinnentale, il superamento della quale non comporterebbe per l’imputato analoga rinuncia;
che, se da un lato, può convenirsi con l’orientamento di legittimità (Sez. 1, n. 31927 2023) secondo cui la vocatio in ius con decreto di giudizio immediato spetti, anche per i reati a citazione diretta, al G.I.P., atteso il vaglio relativo alla fase delle indagini preliminari demandato, dall’altro, la competenza funzionale alla definizione nel merito, anche riguardo ai alternativi, deve ritenersi spettante, per legge, al giudice monocratico dibattimentale;
che, infatti, se lo scopo del decreto di giudizio immediato per i reati a citazione di è quello di «by-passare l’udienza predibattimentale, una volta operato tale salto, a mezzo del competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, il successivo sviluppo non può ch essere ricondotto al giudice dibattimentale, giudice naturale dei reati a citazione diretta»;
che, del resto, il legislatore, «laddove ha previsto il rito immediato anche per i r citazione diretta, ha precisato, da un lato, che, in tali casi, “non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’art. 554-bis” così confinando espressamente solo a ciò la portata dell’innovazione e, dall’altro, non ne ha volutamente esteso oltre il perimetro d’azione, te conto che il canone di riferimento dell’applicazione delle “disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili”, è stato delineato (solo) “per il giudizio immediato”, e non, quindi, per i suoi successivi sviluppi a mezzo dei riti alternativi»;
che, sotto il profilo organizzativo, rileva, da un lato, che l’udienza dibattimentale è già individuata, mentre quella di eventuale fissazione dinanzi al G.I.P. necessiterebbe di u nuova citazione e di ripetitivi adempimenti, e, dall’altro, che la stessa è senz’altro antece a quella che sarebbe fissata con la modifica del giudice deputato alla definizione, così rallent l’immediatezza del rito e “danneggiando” l’imputato sotto il profilo della ragionevole durata.
1.2. Il Tribunale di Napoli si oppone a tale prospettazione.
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In primo luogo, perché l’affermazione circa il fatto che il giudice del dibattimento sar il giudice naturale dei reati a citazione diretta risulta smentita da un coacervo di processuali che attribuiscono al RAGIONE_SOCIALE il compito di provvedere su detti reati in te patteggiamento richiesto nelle indagini preliminari (art. 447 cod. proc. pen.), sulla richi sospensione del processo con messa alla prova presentata nel corso delle suddette indagini (artt. 464-ter e 464-ter.l. cod. proc. pen.), in materia di decreto penale di condanna e rela opposizione, senza parlare della competenza in materia di misure cautelari (anche su reati a citazione diretta).
Non vi sarebbero, poi, ragioni per dubitare del fatto che il richiamo operato dall’art. bis cod. proc. pen. alle “disposizioni del titolo IV de/libro sesto in quanto compatibili” sia integrale e si riferisca, perciò, alla competenza funzionale del RAGIONE_SOCIALE non solo a emettere il decre giudizio immediato, ma anche a provvedere sui riti alternativi richiesti nei termini previst come appunto disposto dalle norme di cui al titolo IV del libro sesto richiamate.
Il Tribunale rimettente richiama, infine, i principi enunciati da Sez. 1, n. 31927/23 individuazione nel G.I.P. del giudice competente a emettere il decreto di giudizio immediato p i reati a citazione diretta, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la qu giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immedia è il G.I.P. (Rv. 272488; 256944; 234675), sicché il principio sarebbe estensibile anche ai casi reati a citazione diretta.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria inviata in forma sc ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 e succ. mod., ha concluso per la dichiarazi di competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussistono, in via preliminare, i presupposti del conflitto, in quanto due giudici ricu di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, con ciò determinando una stasi del procedimento, suscettibile di essere superata solo con l’intervento di questa Cort
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il conflitto debba essere risolto, in armonia una recente decisione di questa Sezione (Sez. 1, n. 2646 del 3/10/2023, dep. 2024, Rv. 285658), affermandosi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in u linea di coerenza con precedenti pronunce che hanno dichiarato la competenza del medesimo Giudice a emettere decreto di giudizio immediato in riferimento ai reati per i quali è previ citazione diretta (Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049; Sez. 1, n. 49273 de 10/10/2023, Rv. 285661).
Si rammenta, sul tema, che l’art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. ottobre 2022, n. 150, ha previsto anche per i reati a citazione diretta la possibilità, in prece esclusa, di procedere con rito immediato.
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Tale previsione è correlata alle modifiche introdotte dal summenzionato decreto con riguardo alla fase dibattimentale concernente detti reati e, in particolare, all’introduzione stessi dell’udienza predibattimentale, che, analogamente all’udienza preliminare, ha tra le s funzioni quella di operare un vaglio in ordine alla sussistenza di elementi che consentano u ragionevole previsione di condanna, con la conseguenza che, ove la prova appaia evidente, e dunque tale vaglio si renda superfluo, si impone l’applicazione di un rito che ha proprio la fin di evitare tale udienza, allo scopo di soddisfare le esigenze di celerità complessiva procedimento cui è ispirata la cd. riforma Cartabia; esigenza che è tanto più avvertita in ragi dell’ampliamento dei reati azionabili con la citazione diretta e della necessità di garantire per essi l’accesso rapido al giudizio nei casi in cui l’imputato sia sottoposto a misura cautel
La nuova disciplina, nell’operare il rinvio alle norme sul giudizio immediato “ordinar non reca specifiche disposizioni in ordine alla individuazione del giudice competente a provveder sulla richiesta di rito immediato.
3.1. Al riguardo è intervenuta la già citata pronuncia di questa Corte, secondo cui l competenza a provvedere sulla richiesta del Pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione di appartiene al Giudice per le indagini preliminari (Sez. 1, n. 31927 del 16/06/2023, Rv. 285049 non avendo inteso creare il legislatore un rito nuovo e diverso rispetto a quello “ordinario” e sussistendo alcuna incompatibilità del Giudice per le indagini preliminari ad intervenir relazione ai reati a citazione diretta; anzi, risultando del tutto coerente tale tipo di i con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari, a prescind fatto che si tratti o meno di reati per i quali è prevista l’udienza preliminare.
3.2. Anche per il giudizio abbreviato, richiesto, ai sensi dell’art. 458, comma 1, cod. pr pen., a seguito dell’emissione e della notifica del decreto di giudizio immediato, come nel c in esame, deve ritenersi la competenza del Giudice per le indagini preliminari.
Detto giudice ha, invero, la disponibilità del fascicolo processuale, ai sensi degli artt comma 1, 457, comma 1 e 458, comma 1 cod. proc. pen., ed è giudice procedente, nonostante il decreto di giudizio immediato, che – come ribadito dalla pronuncia summenzionata – propri per le sue caratteristiche ha natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). In conformità dell’orientamento consolidato di questa Corte – formatosi particolare con riferimento al procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. – riconoscendo ta competenza non si consente una regressione del procedimento, ma solo un’ultrattività delle funzioni del Giudice per le indagini preliminari, peraltro prevista, per la celebrazione del gi abbreviato, dall’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 3088 del 17/01/2006, Conf comp. in proc. Bergamasco, Rv. 232560; conforme: Sez. 4, n. 26253 del 14/05/2013, Leone, Rv. 256944).
Per le esposte considerazioni, va dichiarata, nel caso di specie, la competenza del ( Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui debbono essere trasmessi gli at
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli c Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente