Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41589 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41589 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1327/2025
NOME COGNOME
CC – 23/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 17515NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
Di COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 della Corte dÕassise d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto lÕannullamento senza rinvio dellÕordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce;
Con ordinanza del 12 aprile 2024 la Corte di assise di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile lÕistanza, proposta da NOME COGNOME, di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di COGNOME in data 16 novembre 2003 che lo aveva condanNOME alla pena dellÕergastolo per i delitti, commessi in concorso con altri, di cui agli artt. 605, 609, 609-
, 609, 575, 577, 412, 423 cod. pen.
Il difensore di NOME COGNOME, nonchŽ di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione avverso lÕordinanza, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha dedotto lÕincompetenza della Corte di assise di appello, poichŽ in materia di revisione opererebbe la competenza funzionale della Corte di appello, da cui conseguirebbe la nullitˆ assoluta del provvedimento impugNOME.
2.2. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, della medesima ordinanza.
Il primo motivo di ricorso è fondato, rimanendo assorbito il secondo.
Ai sensi dellÕart. 633, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di revisione Çdeve essere presentata nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11È dello stesso codice.
La giurisprudenza di legittimitˆ ha giˆ chiarito Ð e il Collegio intende ribadire il principio Ð che, in tema di revisione, ha natura funzionale la competenza attribuita alla Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna; deve, quindi, ritenersi affetto da nullitˆ assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell’istanza di revisione (Sez. 3, n. 2417 del 21/11/2002 Ð dep. 2003, COGNOME, Rv. 224034 Ð 01).
Difatti, l’art. 633, comma 1, cit. Çnon fa alcun riferimento ad altra istanza giudiziaria diversa dalla corte distrettuale e non individuaÈ, per quanto qui di interesse, Çla corte di assise di appelloÈ (cfr. Sez. 3, n. 11008 del 10/02/2011, COGNOME, n.m., che ha pure affermato che trattasi di competenza di natura funzionale, la cui violazione, in quanto incidente sulla capacitˆ del giudice . 33 cod. proc. pen., integra unÕipotesi di nullitˆ assoluta rilevabile in ogni stato e grado artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen.); e Çle regole proprie che disciplinano la revisione non consentono l’innesto delle norme che regolano in via generale la competenza, ma attribuiscono specifica competenza funzionale proprio alla Corte d’appello, laddove il riferimento territoriale è desumibile dalla sede del giudice di primo gradoÈ (Sez. 1, n. 1748 del 12/04/1991, COGNOME, Rv. 187500 Ð 01, che ha osservato come con il vigente codice di procedura penale il Legislatore abbia inteso innovare rispetto alla precedente competenza in materia di revisione, attribuita alla Corte di cassazione, stabilendo la competenza funzionale della corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna).
Si impone, allora, lÕannullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Lecce.
L’ordinanza della Corte di assise di appello di Lecce è stata annullata perchŽ emessa da un giudice incompetente e non per un motivo attinente alla dichiarazione di inammissibilitˆ (cfr. Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198 Ð 01, in motivazione). Il che esclude lÕapplicazione dell’ultima parte dellÕart. 634, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso lÕordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione Çla Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11È cod. proc. pen.: tale disposizione è, infatti, relativa alle ipotesi di cui allÕart. 634, comma 1, cit., ossia ai casi in cui la declaratoria di inammissibilitˆ sia annullata dalla Corte di cassazione perchŽ la richiesta di revisione è stata erroneamente ritenuta proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. o senza l’osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 cod. proc. pen. ovvero manifestamente infondata. DÕaltra parte, diversamente opinando, la pronuncia di inammissibilitˆ resa da un giudice privo della competenza funzionale, quantunque annullata proprio per tale ragione, finirebbe con lÕimpedire al giudice competente di pronunciarsi sulla richiesta di revisione.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce.
Cos’ deciso il 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME