Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7251 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CROTONE il 23/07/1979 avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 16/09/2024, che aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza a NOME COGNOME avendolo ritenuto gravemente indiziato di concorso nei delitti di porto e detenzione illecita di armi, nonché di ricettazione ed avendo ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con atto di impugnazione a firma dell’avv. NOME COGNOME deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 51, comma 3-bis, in relazione agli artt. 27 e 291, comma 2 cod. proc. pen. Il Giudice per le indagini preliminari, in primo luogo, non ha ritenuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, quanto alla contestata aggravante del metodo mafioso. Ad onta della mancanza del presupposto dell’urgenza, però, ha impropriamente ritenuto di procedere ugualmente all’emissione di ordinanza cautelare coercitiva, senza dichiarare la propria incompetenza e senza trasmettere gli atti al Tribunale di Crotone, secondo quanto eccepito dalla difesa. Erano inesistenti, infatti, i presupposti necessari per l’emissione della misura cautelare, trattandosi di giudice ormai non più competente sotto il profilo funzionale.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto generico e aspecifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Riallacciandosi a quanto già sintetizzato in parte espositiva, si può sottolineare come il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro – investito di domanda cautelare per i reati sopra specificati – abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. ed abbia adottato la misura dell’obbligo di dimora, nei confronti dell’odierno ricorrente NOME COGNOME In ipotesi difensiva, sarebbe restata in tal modo integrata una violazione del disposto degli artt. 51 comma 3-bis e 27 cod. proc. pen.; sostiene infatti la difesa che – una volta esclusa l’aggravante mafiosa – il Giudice per le indagini preliminari distrettuale si sarebbe dovuto dichiarare incompetente e – in
assenza del presupposto dell’urgenza – non avrebbe nemmeno potuto emettere il provvedimento cautelare.
2.1. Tale problematica è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha in proposito fissato principi di diritto del tutto pacifici. Si è inf chiarito come, in tema di procedimenti inerenti ai delitti di cui all’art. 51 comma 3 -bis cod. proc. pen., la competenza funzionale, una volta che si sia radicata in capo al giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, non resti esclusa dal fatto che – in sede di emissione di provvedimento cautelare – non venga ritenuta sussistente l’aggravante di mafia (ossia, dell’elemento che aveva determinato l’individuazione, quale giudice funzionalmente competente, del giudice distrettuale). Il procedimento deve proseguire, quindi, facendo riferimento alla originaria contestazione, essendo la competenza funzionale ricollegabile alla tipologia di notizia di reato emersa, rispetto alla quale le indagini preliminari possono condurre a ulteriori sviluppi ed approfondimenti.
Trattasi di una competenza funzionale, del resto, che non viene meno neanche laddove – per qualsivoglia motivo – venga a cadere l’originaria imputazione, in ordine al reato che la abbia determinata ed il procedimento prosegua unicamente in ordine ai reati connessi (Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, COGNOME, rv. 256370; Sez. 2, n. 22232 del 03/04/2012, COGNOME, rv. 252834; Sez. 2, n. 45215 del 08/11/2007, COGNOME, rv. 238313).
2.2. La prospettazione difensiva, pertanto, non può che essere ritenuta errata, sia in quanto contrastante con il sistema processuale, sia perché non conforme alle regole ermeneutiche da lungo tempo dettate da questa Corte. Tale questione è stata già posta, peraltro, dinanzi al Tribunale del riesame, laddove è stata disattesa con risposta congrua e collimante con i sopra delineati principi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
w GLYPH o GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese O GLYPH ue tri c Er–, processuali. < 21 c.·) ' ct , – -co e ` :, r, (-9 RIN F GLYPH Così deciso in Roma, 13 dicembre 2024. cn 9 . GLYPH . i F—