Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39851 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39851 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a NUORO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Bologna, in funzione di giud dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata nell’interesse di NOME NOME a ottenere il riconoscimento della continuazione tra le se separatamente giudicate in sede di cognizione indicate ai punti 1) e 2) stesso provvedimento e, per l’effetto, ha ridetermiNOME la pena unica in mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appel Bologna e deduce la violazione dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. in di incompetenza del giudice dell’esecuzione, segnalando che l’ultima senten quella della Corte d’appello di Bologna in data 5 febbraio 2019, irrevocabil marzo 2019, all’uopo allegando il certificato del casellario giudiziale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto requisitoria scritta depositata il 29 marzo 2023, ha prospettato l’annul con rinvio dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È principio consolidato che la competenza del giudice dell’esecuzione carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 237 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, NOME COGNOME, Rv. 240775).
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confr siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariame unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla criterio fissato dall’art. 665, comma quarto, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procediment esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confront stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciat condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene unico e diverso titolo esecutivo, ossia anche quando detto provvedimento sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche qu si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep
Confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/20 Confl. comp. in proc. Rodano, Rv. 240293; Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, d 2008, Confl. comp. in proc. Gianfelice, Rv. 238771).
Altrettanto pacifico è che, quando la modificazione della pena irroga primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanzial esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dell’escl di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, dell’applicazione della continuazione tra più reati) da parte del giudice d la competenza funzionale a provvedere sull’incidente di esecuzione appartie quest’ultimo. La competenza funzionale spetta, invece, al giudice di primo g quando la Corte d’appello si sia limitata a confermare la sentenza di primo ovvero abbia riformato aspetti non sostanziali.
È stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di App sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificat pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di p grado, come, ad esempio, per effetto dell’applicazione o esclusione di circos attenuanti o aggravanti» (fra le altre, Sez. 1, n. 32214 del 30/6/2015 comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n. 26692 del 23/5/201 COGNOME, Rv. 256047; Sez. 1, n. 20010 del 5/5/2010, P.M. in proc. Scotto, 247594; Sez. 1, n. 43535 ‘del 12/11/2002, Confl. comp. in proc. Orofino, 223222; Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, COGNOME, Rv. 199920).
Tanto premesso, nel caso di specie, come emerge dal certificato casellario giudiziale, allegato al ricorso ai fini della sua autosuff statuizione del giudice di appello è stata nel senso del riconosciment circostanze attenuanti generiche ed ha, dunque, realizzato una modificaz sostanziale della sentenza di primo grado.
4. Da ciò discende la fondatezza del ricorso.
L’ordinanza, viziata da incompetenza funzionale, dev’essere, perta annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di ap Bologna.
P «Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione dell alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 13 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente