Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36923 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36923 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 14/04/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dal resistente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma (in composizione collegiale) ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il decreto emesso il 21/11/2024, con la quale la stessa Corte aveva rigettato l’istanza finalizzata all’ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito de l procedimento avente n. 1251/2016 R.G., per dedotto superamento del limite massimo di reddito da parte dell’imputato e dei componenti del proprio nucleo familiare.
La Corte ha osservato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione allegata, il nucleo familiare del ricorrente (composto dall’imputato e da altri tre membri) era titolare di un reddito complessivo pari a € 15.899,00, rientrante nei parametri previsti dalla normat iva vigente in materia, pari a € 12.838,01 oltre a € 1.032,91 per ciascuno dei familiari; disponendo, quindi, l’ammissione del ricorrente al beneficio.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., – la violazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e dell’art.125, comma 3, cod.proc.pen..
Ha dedotto che, sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione depositata, il solo ricorrente era -in realtà -titolare, per il 2022, anno di riferimento, di un reddito pari a € 18.057,00, quindi superiore al limite previsto per l’ammissione al beneficio; elemento emergente dagli atti e sui quali la Corte aveva del tutto omesso di motivare.
Con il secondo motivo, ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -la violazione e falsa applicazione dell’art.99, comma 2, TUSG nonché dell’art.125, comma 3, cod.proc.pen..
Ha dedotto che la Corte aveva del tutto omesso di pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo unico contraddittore necessario nel subprocedimento in questione l’amministrazione finanziaria.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato successiva memoria illustrativa.
Deve preliminarmente essere affrontato il tema RAGIONE_SOCIALE competenza funzionale RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, in composizione collegiale, a conoscere dell’opposizione proposta dall’imputato ai sensi dell’art.99, comma 1, del TUSG, il quale stabilisce -in relazione all’ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente RAGIONE_SOCIALE corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto»; conseguendone, sulla base del chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione, che la competenza a decidere sul ricorso si radica in capo al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte, in composizione monocratica (ovvero a un magistrato dell’ufficio dallo stesso designato).
Nel caso di specie, la relativa decisione è stata adottata dalla Corte di appello penale in composizione collegiale e non, come stabilito dall’art. 99 del
TUSG, dall’organo monocratico nella persona del Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di appello o di un suo delegato.
Ne discende la violazione RAGIONE_SOCIALE competenza funzionale, rilevabile anche d’ufficio, con il conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE censure esposte nel ricorso (cfr. Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Rv. 253644; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851).
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma per consentire la delibazione del ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 da parte dell’organo monocratico competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Così è deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME