Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51414 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51414 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza della Corte di appello Bari in data 5/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per quanto di competenza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 maggio 2023, la Corte di appello Bari ha disposto, in accoglimento dell’istanza di rideterminazione del cumulo avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, la formazione di un nuovo provvedimento di cumulo con un calcolo unitario di pene concorrenti comprendente anche la pena inflittagli con la sentenza della stessa Corte di appello in data 4 aprile 2022, irrevocabile il 2 luglio 2022.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., essendosi al cospetto di un caso di incompetenza funzionale, atteso che COGNOME era stato da ultimo condannato con sentenza in data 20 dicembre 2017 del Tribunale di Foggia, riformata solo in punto di pene accessorie dalla Corte di appello di Bari con la sentenza del 4 aprile 2022, di tal che la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione avrebbe dovuto essere attribuita al Tribunale di Foggia.
In data 2 novembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto che l’ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per quanto di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione nel caso in cui siano state pronunziate più sentenze di condanna, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda e anche se la questione proposta riguardi una decisione emessa da un giudice diverso da quello competente in sede esecutiva (Sez. 1, n. 37300 del 2/07/2021, Rv. 282011 – 01).
2.1. Come chiarito dalla Corte di cassazione, poi, quando la modificazione della pena inflitta in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale da parte del giudice d’appello (come nel caso di riconoscimento di circostanze attenuanti, esclusione di circostanze aggravanti, modificazioni del giudizio di comparazione, applicazione della continuazione tra più reati), la competenza funzionale a provvedere in ordine all’incidente di esecuzione appartiene a quest’ultimo. Viceversa, la competenza funzionale spetta al giudice di primo grado quando la corte di appello abbia riformato aspetti non sostanziali, come la pena accessoria (Sez. 1, n. 40888 del 6/10/2015, Tarasco, Rv. 264797 01).
Nel caso di specie, la Corte di appello di Bari ha sostanzialmente confermato, nei termini indicati, la decisione di primo grado, resa dal Tribunale Foggia, atteso che la riforma del primo provvedimento, secondo quanto si evince dal certificato del casellario giudiziario e dal testo della sentenza in atti, ha riguardato soltanto le pene accessorie. Ne consegue, pertanto, che la competenza a provvedere in ordine all’incidente di esecuzione deve essere riconosciuta in capo al Tribunale di Foggia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 1 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente