Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25478 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
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udita la relazione svolta dal Consigliere B;COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, con funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME, con sentenza del Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, resa in data 11 novembre 2009, divenuta irrevocabile in data 13 gennaio 2010, per il sopraggiungere, nei confronti dell’imputato, nel termine di cui all’art 163 cod. pen., di un’altra condanna a pena detentiva per delitto commesso successivamente a quello per il quale era stato accordato il beneficio.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, il condannato, affidandosi a un solo motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. La difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 168 cod. pen. e 665, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Il Giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza resa in data 11 novembre 2009 perché NOME era stato condannato, in data 20 dicembre 2018, con altra sentenza del Tribunale di Cosenza, resa in composizione collegiale, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 2023, alla pena di anni due di reclusione ed euro 6000 di multa per il reato di cui all’art. 644, comma primo, secondo e terzo, cod. pen., commesso nell’estate del 2013 in Cosenza.
2.2. Il ricorrente rileva che ai sensi dell’art 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., in caso di esecuzione concernente più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita sempre al Collegio.
Si tratta di disposizione introdotta proprio per il caso di provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, operando il legislatore la scelta di attribuire la competenza in materia di esecuzione sempre al Collegio.
Si richiama giurisprudenza di legittimità indicata come in termini e si rimarca che si tratta di sentenze emesse, entrambe, dal Tribunale di Cosenza ma in diversa composizione e che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella emessa dal Collegio che, in ogni caso, avrebbe dovuto giudicare per competenza funzionale.
Infine, si fa richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza n. 261 del 2023, sulla scorta delle osservazioni svolte con il ricorso.
3.11 Sostituto Procuratore generale, S. COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza in composizione collegiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
L’esame degli atti, necessario per la qualità della questione devoluta, incidente sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ha consentito di acclarare che sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in relazione all’esecuzione cui si riferisce la richiesta del Pubblic ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è quella resa in data 20 dicembre 2018, divenuta irrevocabile in data 21 febbraio 2023 del Tribunale di Cosenza, resa in composizione collegiale e che detta richiesta di revoca si riferisce a momento in cui entrambe le sentenze di condanna, a carico di NOME erano già divenute definitive.
1.1. Osserva il Collegio, alla stregua del disposto di cui all’art. 665 cod. proc. pen., che è competente per l’esecuzione il giudice che ha emesso il provvedimento di cognizione. Quando l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza è generalmente attribuita al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (salva la preminenza del giudice ordinario nei riguardi dei giudici speciali).
1.2. L’individuazione dell’organo, monocratico o collegiale, all’interno dello stesso ufficio giudiziario ha rilievo in sede esecutiva, come si evince dall’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., secondo il quale se l’esecuzione concerne più provvedimenti, emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al Collegio.
Si tratta di una norma introdotta dall’art. 206 d.lgs. n. 51 del 1998, recante l’istituzione del giudice unico di primo grado, la quale mira a disciplinare la competenza interna, in sede esecutiva, nell’ambito del tribunale, che può operare in diverse composizioni: essa costituisce l’esito della scelta affidata alla discrezionalità del legislatore, già ritenuta non suscettibile di censura dal punto di vista della tenuta della sua legittimità costituzionale, in quanto non irragionevole (Corte cost., sent. n. 240 del 2000).
Il comma 4-bis citato, introduce una deroga al principio dettato nel precedente comma 4 (che regola la competenza nel caso di provvedimenti emessi da più giudici) e non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione soltanto quando si tratti di provvedimenti emessi dallo stesso
tribunale, inteso come medesimo Ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale, regolando la competenza nella relativa dialettica interna.
Invece, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, si applica la regola generale fissata dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, COGNOME, Rv. 265517; Sez. 1, n. 48860 del 07/10/2015, COGNOME, n. m.; Sez. 1, n. 2290 del 4 03/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. DCOGNOME, Rv. 258004).
1.3. Tanto premesso, si osserva che il provvedimento emesso in sede esecutiva è viziato da incompetenza anche quando risulta violato il criterio di riparto di cui all’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen.
La competenza esecutiva ha, in generale, carattere funzionale, assoluto e inderogabile; essa, pertanto, può essere dedotta dalle parti mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Za,pata, Rv. 240775). Anche il criterio fissato dall’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la sfera di operatività precisata, afferisce al carattere funzionale della corrispondente regola di competenza (v. Sez. 1, n. 18161 del 21/11/2017, dep. 2018, Camilleri, n. m.; Sez. 1, n. 27316 del 27/05/2015, COGNOME, n. m.; Sez. 1, n. 11230 del 20/02/2007, COGNOME, n. m.).
Deriva, da quanto sin qui esposto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cosenza in composizione collegiale per il giudizio.
È appena il caso di osservare, circa l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata, che questa non può essere adotl:ata dalla Corte di legittimità ma dal Giudice dell’esecuzione. Invero, in tema di esecuzione, il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione a meno che il giudice a quo non disponga diversamente, ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 1805 del 4/03/1999, COGNOME, Rv. 213496 secondo cui, in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, di diniego dell’applicazione di misura alternativa alla detenzione non può richiedersi la sospensione dell’esecutività del decreto impugnato in quanto il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, sospensione che può essere chiesta al giudice a quo).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza in composizione collegiale per l’ulteriore corso. Così deciso, il 21 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente