Aggravamento Misura Cautelare: la Cassazione ribadisce i limiti della Competenza Funzionale
L’applicazione e la modifica delle misure cautelari sono momenti delicati del procedimento penale, governati da regole precise. Tra queste, una delle più importanti è quella sulla competenza funzionale, che stabilisce quale giudice abbia il potere di decidere in una determinata fase del processo. Con la sentenza n. 24061/2024, la Corte di Cassazione ha annullato un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, da arresti domiciliari a custodia in carcere, proprio perché emessa da un giudice che non era più competente a pronunciarsi. Questo caso offre un’importante lezione sull’importanza del rispetto delle norme procedurali a garanzia dei diritti dell’imputato.
I Fatti del Processo
Un soggetto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si vedeva aggravare la propria posizione a seguito di un’istanza del Pubblico Ministero. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Catanzaro, accogliendo la richiesta, sostituiva la misura con quella più afflittiva della custodia in carcere con un’ordinanza del 13 settembre 2023.
La difesa dell’indagato proponeva appello al Tribunale del Riesame, che tuttavia confermava la decisione del GIP. Di conseguenza, veniva presentato ricorso per Cassazione, basato principalmente su un vizio procedurale di fondamentale importanza: il GIP, al momento della decisione, non era più il giudice competente.
Il problema della Competenza Funzionale
Il fulcro del ricorso difensivo riguardava la competenza funzionale del GIP. La difesa sosteneva che il giudice avesse perso il potere di decidere sulla richiesta di aggravamento perché, nel frattempo, il procedimento era avanzato a una fase successiva. In particolare, gli atti processuali erano stati trasmessi alla Corte di Appello di Catanzaro già il 25 luglio 2023, quasi due mesi prima dell’ordinanza del GIP. Addirittura, il decreto di citazione per il giudizio d’appello era stato emesso l’11 settembre 2023, due giorni prima del provvedimento impugnato. Secondo la difesa, il “giudice che procede” era ormai la Corte di Appello, e solo quest’ultima avrebbe potuto pronunciarsi sulla misura cautelare.
La Decisione della Suprema Corte e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso fondato, accogliendo in pieno la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno ribadito un principio cardine della procedura penale: la competenza a decidere in materia di misure cautelari spetta al “giudice che procede”, ovvero all’autorità giudiziaria che ha la disponibilità materiale e giuridica del fascicolo in quel preciso momento processuale.
Nel momento in cui gli atti vengono trasmessi da un ufficio giudiziario a un altro per la fase successiva (ad esempio, dal GIP al Giudice dell’Udienza Preliminare o, come in questo caso, alla Corte d’Appello), si verifica un trasferimento della competenza. Il giudice precedente perde irrevocabilmente il potere di adottare provvedimenti sul caso.
Nel caso di specie, l’ordinanza del GIP del 13 settembre 2023 era stata emessa quando la competenza si era già spostata alla Corte di Appello. Di conseguenza, il provvedimento era viziato da un’incompetenza funzionale insanabile. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente, individuato nella Corte di Appello di Catanzaro.
Le Conclusioni
La sentenza in commento riafferma l’importanza del rigido rispetto delle norme sulla competenza. La regola del “giudice che procede” non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale per assicurare che le decisioni, specialmente quelle che incidono sulla libertà personale, siano prese dall’organo giurisdizionale correttamente investito del potere di farlo. Questa pronuncia chiarisce che la trasmissione fisica e giuridica degli atti segna uno spartiacque invalicabile nella distribuzione della competenza, e qualsiasi atto compiuto dal giudice ormai “spogliato” del fascicolo è da considerarsi nullo. Per gli operatori del diritto, ciò significa prestare la massima attenzione alla fase processuale in cui si trova il procedimento prima di presentare qualsiasi istanza.
Chi è il “giudice che procede” competente a decidere sulle misure cautelari?
È il giudice che ha la disponibilità materiale e giuridica degli atti in una determinata fase del procedimento. La sua competenza cessa con la trasmissione degli atti a un altro giudice per la fase successiva.
Perché la decisione del GIP di aggravare la misura cautelare è stata annullata?
È stata annullata perché il GIP non aveva più la competenza funzionale per decidere. Al momento della sua ordinanza, gli atti del procedimento erano già stati trasmessi alla Corte di Appello, che era diventata l’unica autorità competente.
Cosa succede dopo l’annullamento senza rinvio da parte della Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e ha ordinato la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, ovvero la Corte di Appello di Catanzaro, affinché sia quest’ultima a valutare la richiesta di aggravamento della misura.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24061 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Cutro; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 07/11/2023 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio; uditi i difensori dell’indagato AVV_NOTAIO e COGNOME NOME che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Catanzaro adito con atto di appello nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del 13 settembre 2023, con cui il Gip del tribunale di Catanzaro aveva accolto l’istanza di aggravamento della locale Procura sostituendo nei confronti del COGNOME la misura degli arresti domiciliari, con quella della custodia in carcere, rigettava la domanda.
GLYPH Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.
Con il primo, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 279 e 91 disp. att. cod. proc. pen. rapprese l’incompetenza funzionale del Gip che provvide all’accoglimento della richiest sostitutiva avanzata dal P.M., nonostante fosse intervenuta richiesta di rinvi giudizio nelle more della presentazione della domanda e sebbene gli atti de procedimento fossero stati trasmessi alla corte di appello di Catanzaro in data luglio 2023, ovvero due mesi prima della decisione del NOME, adottata ” il settembre 2023.
Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. contestandosi che gli esiti della perizia accertativa insussistenza dell’incompatibilità del regime carcerario potesse considerarsi elemento di novità, giustificativo del disposto aggravamento, ex art. 299 comma 4 cod. proc. pen., come invece ritenuto dai giudici. Così che sarebbe mancato ogni elemento di novità specifico e sopravvenuto. Inoltre, mancherebbe ogni motivazione in ordine alla contestata correttezza della valutazione compatibilità espressa dal perito e con riguardo alle violazioni del dirit contraddittorio evidenziate dalla difesa, Il giudice avrebbe altresì viola principio di cui all’art. 275 comma 1 bis cod. proc. pen. non avendo dato cont della concretezza e attualità del periculum libertatis ed essendosi il tribunale limitato solo a valorizzare, ai fini del disposto aggravamento, la sopravvenu decisione di condanna del ricorrente, oltre che la contestata perizia, integrerebbero elementi non sussumibili nella nozione di elemento sopravvenuto tipico del dettato di cui al citato art. 275 comma 1 bis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato e rende pleonastico l’esame del secondo. Ai fini della determinazione della competenza a decidere sulla richiesta di misur cautelare, tanto personale quanto reale, la figura del “giudice che procede” o “quello competente a pronunciarsi nel merito” va individuata in relazione all sviluppo del rapporto processuale e all’articolazione di esso nelle varie fasi e vari gradi, nel senso che l’attribuzione della competenza funzionale in ordine relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli at viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice; ne consegue che l’ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudi dell’udienza preliminare, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, compo inesorabilmente lo spostamento in favore di quest’ultimo della competenza a decidere anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare, presentata d pubblico ministero prima dell’azione penale, ma non tempestivamente delibata dal giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie in cui la Corte ha proced
all’annullamento di ordinanza del riesame che aveva ritenuto la competenza del Gip a decidere su richiesta di sequestro preventivo, nonostante quest’ultimo fosse pronunciato solo dopo la trasmissione degli atti alla cancelleria del Gup e avvenuta fissazione dell’udienza preliminare). (Sez. 3, n. 36532 del 12/05/201 Rv. 264731 – 01). Si tratta di un principio che appare perfettamente adeguat rispetto al caso di specie, in cui a fronte di una richiesta di aggravam depositata dal Pubblico Ministero il 27 giugno 2023 presso il Gip del tribunale Catanzaro, l’ordinanza risulta emessa solo il 13 settembre 2023 ovvero dopo che la disponibilità degli atti del procedimento era ormai passata in capo alla Corte Appello come si deduce dalla circostanza per cui il decreto di citazione in appel veniva emesso in data 11 settembre 2023.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertant che l’ordinanza impugnata, attesa la violazione della competenza funzionale sussistente in capo alla corte di appello, debba essere annullata senza rinvio trasmissione degli atti al giudice attualmente competente quale giudice ch attualmente procede, il quale, sulla base e nei limiti degli atti di cui questa può attualmente disporre, può essere da questa stessa Corte individuato nell Corte di appello di Catanzaro
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e el ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso, il 29.02.2024.