Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: RAGIONE_SOCIALE ROMA RAGIONE_SOCIALE nei confronti di:
TRIBUNALE DI ROMA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
con l’ordinanza del 27/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica.
RITENUTO IN FATTO
Il 16 ottobre 2024 NOME COGNOME si è rivolto al Tribunale di Roma per chiedere il riconoscimento della continuazione, in sede esecutiva, tra i reati per i quali egli è stato condannato con quattro diverse sentenze.
L’istanza è stata devoluta al Tribunale in composizione monocratica che, con ordinanza del 24 ottobre 2024, ha declinato la propria competenza sul rilievo che l’incidente di esecuzione concerne una pluralità di provvedimenti, di cui uno emesso dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, cui spetta, pertanto, la competenza ai sensi dell’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., ai sensi del quale «Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio».
Tale disposizione assume – ha rilevato il Tribunale in composizione monocratica – valenza speciale e derogatoria rispetto a quella contenuta al precedente comma 4, primo periodo, secondo cui «Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo», la cui applicazione avrebbe condotto, nel caso in esame, ad assegnare la competenza al Tribunale in composizione monocratica, che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Il 27 dicembre 2024 il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, cui sono stati, medio tempore, trasmessi gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza sul postulato dell’applicabilità alla fattispecie della regola stabilita dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anziché di quella fissata al comma seguente, che, lungi dall’attribuire la competenza territoriale, si occupa della distribuzione interna degli affari, nella fase dell’esecuzione, tra le diverse articolazioni di un unico ufficio giudiziario ed è, pertanto, destinata a trovare applicazione, in via eccezionale e non estensibile ad ipotesi analoghe o affini, solo nel caso di pluralità di provvedimenti, tutti emessi dal medesimo ufficio giudiziario, in composizione sia monocratica che collegiale.
Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 21 febbraio 2025, dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l’intervento di questa Corte, come, del resto, di recente sancito, con riferimento alla contemporanea ricusazione della competenza da parte di giudici dello stesso tribunale, in composizione, rispettivamente, monocratica e collegiale (Sez. 1, n. 37636 del 07/04/2023, Sapone, Rv. 285250 – 01).
Il conflitto, peraltro, permane in ragione dell’omessa adozione, da parte del giudice che lo ha sollevato, del provvedimento rispetto al quale egli si è dichiarato incompetente (cfr., a contrario, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP Tribunale Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP Tribunale Velletri, Rv. 278940).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Tribunale di Roma in composizione monocratica, che la ha declinata in ragione di una non corretta interpretazione dei criteri di attribuzione della competenza in materia di esecuzione declinati dall’art. 665 cod. proc. pen..
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «la regola dettata dall’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all’esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell’art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo» (Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, COGNOME, Rv. 265517 01; in termini, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 48860 del 07/10/2015, Mokthar, n. m.; Sez. 1, n. 2290 del 4 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258004).
Nel senso testè indicato si pone anche Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, COGNOME Rv. 279525 – 01, che ricorda come l’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen. sia stato introdotto dall’art. 206 d.lgs. del 19 febbraio 199, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico di primo grado, al precipuo fine di disciplinare la competenza interna, in sede esecutiva, nell’ambito del tribunale, che può operare in diverse composizioni e costituisce, dunque, l’esito della scelta affidata alla discrezionalità del legislatore, già ritenuta non suscettibile di censura sul terreno della legittimità costituzionale, in quanto non irragionevole (Corte cost., sent. n. 240 del 2000).
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Il comma
4-bis introduce, pertanto, una deroga al principio dettato nel
precedente comma 4 (che regola la competenza nel caso di provvedimenti emessi da più giudici) e non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione
soltanto quando si tratti di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come medesimo ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale,
regolando la competenza nella relativa dialettica interna
Nel caso, invece, di provvedimenti emessi da giudici diversi, si applica la regola generale fissata dal comma 4, secondo cui è competente il giudice,
monocratico o collegiale, che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Le descritte regole di distribuzione della competenza hanno, in quanto attinenti alla fase esecutiva, carattere funzionale, assoluto e inderogabile.
Considerato, allora, che, nella fattispecie in esame, l’incidente di esecuzione coinvolge sia tre sentenze rese dal Tribunale di Roma, in composizione tanto
monocratica quanto collegiale, che quella emessa dal Tribunale di Velletri, l’individuazione del giudice competente deve avvenire in ossequio alla regola
generale stabilita dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e, dunque, in ragione della posteriorità, rispetto alle altre, del passaggio in giudicato, avvenuto il 13 febbraio 2024, della sentenza resa il 29 settembre 2023 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica.
Ne consegue che, nel caso in esame, la competenza va attribuita al Tribunale di Roma in composizione monocratica cui, pertanto, vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica4 cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 18/03/2025.