Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51171 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI BARI nei confronti di:
TRIBUNALE MATERA
con l’ordinanza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Matera;
udito il difensore
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
In data 30 novembre 2022 NOME COGNOME si rivolgeva al Tribunale di Matera, quale giudice dell’esecuzione, per chiedere la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso, nei suoi confronti, in data 7 novembre 2022 dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale.
Il Giudice adito, con ordinanza resa in data 7 dicembre 2022, dichiarava la propri incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Bari, cui trasmetteva gli atti sul rilie l’ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile fosse quella emessa da tale ufficio giudizia
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 14 febbraio 2023, si dichiarava, a sua vol incompetente, in ragione del fatto che la decisione da ultima divenuta irrevocabile (in data maggio 2019) non aveva contenuto di condanna, ma di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; osservava, inoltre, il giudice barese che l’iscrizione di provvedimento nel certificato del casellario giudiziale aveva il limitato fine di dare conte un precedente potenzialmente ostativo ad altra successiva pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., il che, tuttavia, non consentiva di equiparare il provvedimento medesimo a una decisione d condanna.
Rimetteva, quindi, gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Il Procuratore generale della sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per dichiarazione della competenza del Tribunale di Matera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiut due giudici di provvedere sull’istanza formulata dal condannato consegue una stasi de procedimento, che può essere superata solo con la decisione demandata a questa Corte.
Ciò premesso, si rileva che il tema – decisivo per la soluzione del conflitto determinazione della competenza nell’ipotesi di esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi, l’ultimo dei quali (per data di irrevocabilità) sia costituii:o da una se proscioglimento, è stato già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, che, sec l’indirizzo consolidatosi negli ultimi anni, ha stabilito che tale sentenza può essere equipar quella di condanna, e radicare, dunque, la competenza in capo al giudice che l’ha emessa, a condizione che essa «comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel caselíario giudiziale, conte statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell’esecuzione» (Sez. 1, n. 9547 15/1/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491).
La pronunzia ora richiamata muove dal rilievo, desunto da precedenti decisioni (Sez. 1, n. 48337 del 6/11/2014, P.G. in proc. C., Rv. 26120:3; Sez. 1, n. 21688 dein/5/2009, Confl
comp. in proc. Milanovic, Rv. 243812; Sez. 1, n. 374 del 14/1/1999, Confl. comp. in proc. Nisio, Rv. 212962), che l’art. 665 cod. proc. pen. non fa riferimento soltanto alle senten condanna, ma a qualsivoglia provvedimento suscettibile di determinare un incidente d’esecuzione, in tutti i casi in cui da esso possano conseguire questioni controverse rilevant in executivis.
Tale indirizzo, che qui va ribadito, assegna, dunque, rilevanza, oltre che alle condann ai provvedimenti, anche di proscioglimento, che ab origine si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, indifferente apparendo, per contro, la loro effettiva attuazion conseguente necessità di considerare le une e gli altri in vista della determinazione del giud competente per l’esecuzione.
Tanto vale, ad esempio, per le sentenze che, nel prosciogliere l’imputato, gli abbia applicato una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale (confisca), delle qual espressamente previsto l’inserimento nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P. novembre 2002, n. 313, nonché per quelle – quantunque non figuranti in casellario – che contenendo geneticamente statuizioni capaci di impegnare il giudice dell’esecuzione, s presentino, almeno in astratto, idonee ad attivare il relativo incidente, quali sono, tra l quelle che dichiarino la falsità di documenti o dispongano sulla restituzione delle c sequestrate.
Viceversa, sono da escludere i proscioglimenti di altro segno, il cui rilievo in executivis (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comm 2, o 675, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) è meramente ipotetico e virtuale, e la considerazione, ai fini di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si rivelerebbe ecce rispetto allo scopo perseguito, costituito dall’unitaria determinazione della posizione esecu del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti.
Ciò posto, procedendo nel solco del richiamato indirizzo, cui va data continuità, dev escludersi la rilevanza, ai fini considerati, della sentenza dichiarativa della non punib sensi dell’art. 131-bis cod. pen., a dispetto del fatto che la legge (art. 3, comma 1, l f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 312, nel testo modificato dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28) n preveda l’iscrizione nel casellario giudiziale.
Se, invero, dalle sentenze di proscioglimento che applicano una misura di sicurezza possono senz’altro sorgere questioni rilevanti in sede esecutiva, diversamente è a dirsi per decisioni determinate dalla particolare tenuità del fatto che, ai sensi dell’art. 651-bis cod pen., hanno effetto di giudicato – quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso – esclusivamente nel giudiz civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confront prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel proc penale (Sez. 1, n. 27379 del 4/6/2021, Confl. comp. in proc. Paglialonga, n. m.).
Una volta acclarato che la sentenza resa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. no appartiene al novero di quelle che, seppure di proscioglimento, possono assumere rilevanza
nella fase esecutiva, deve coerentemente inferirsi che q uella emessa, nei confronti di COGNOME, dal Tribunale di Bari non sia idonea ad incidere, q uantun q ue ne sia prevista l’iscrizione nel casellario g iudiziale, sulla determinazione della competenza ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. perché non contenente statuizioni suscettibili di produrre effetti contesto.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Matera, q uale g iudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (in data 6 settembre 2016), al q uale vanno, conse g uentemente, trasmessi g li atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Matera, cui dispone trasmettersi g li atti.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente