Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13283 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Napoli il 13/07/1944
avverso l’ordinanza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 ottobre 2024, il tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di declaratoria di nullità dell’ordine di ingiunzione a demolire emesso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, relativo alla sentenza emessa dal medesimo tribunale, divenuta irrevocabile, che aveva condannato NOME COGNOME unitamente ad altro soggetto non ricorrente in questa sede, per reati in materia edilizia e violazione dei sigilli.
Avverso tale pro vvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessata a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito sommariamente
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 665 cod. proc. pen. ed agli artt. 28 e segg. cod. proc. pen. nonché il vizio di mancanza di motivazione ex art. 125, cod. proc. pen.
In sintesi, si eccepisce l’abnormità dell’ordinanza impugnata per aver rinnegato quanto affermato, dallo stesso giudice, in altra ordinanza, resa sempre quale giudice dell’esecuzione, in data 13 luglio 2009, in cui, per altra questione esecutiva riguardante il dissequestro, aveva dichiarato la propria incompetenza, declinandola in favore della Corte d’appello, atteso che la sentenza di primo grado era stata modificata nel merito dalla Corte d’appello con il riconoscimento dell’esclusione di un’aggravante applicata dal primo giudice. Davanti al tribunale di Napoli, dunque, era stato sollevato incidente di esecuzione avverso l’ordine demolitorio disposto dal P rocuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli in esecuzione della sentenza di condanna emessa dal medesimo tribunal e e divenuta irrevocabile il 24 aprile 2009, rilevando l’incompetenza funzionale del predetto PM dovendosi attribuire detta competenza al Procuratore Generale presso la Corte d’appello. Si censura, quindi, l’ordinanza impugnata per aver invece il tribunale rigettato l’istanza con valutazione opposta a quella fatta dal medesimo giudice, persona fisica, che, dapprima, il 13 luglio 2009, aveva sostenuto la propria incompetenza funzionale e, successivamente, con l’ordinanza 23 ottobre 2024, oggetto di impugnazi one in questa sede, l’aveva invece affermata. Il contrasto di tale ultima ordinanza con quella emessa nel 2009 renderebbe la stessa abnorme.
In data 27 febbraio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte, i l quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
In sintesi, rileva il PG che il ricorso è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza in executivis a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Leo, Rv. 264541). Spetta, infatti, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l’altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (Sez. 1, n. 14004 del 18/12/2023, dep. 2024, Ilmi, non massimata; Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015, COGNOME, Rv. 264508). Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che, in sede di giudizio di
cognizione, la Corte di appello aveva formulato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante ex art. 349 cod. pen., in luogo di quello di equivalenza stabilito dal Tribunale. La circostanza aggravante, infatti, formalmente era stata contestata non solo all’originario coimputato Oriente Giuseppe bensì anche alla Sarnataro. Sulla base della sintetica esposizione di cui al provvedimento impugnato, la Corte territoriale risulta aver rideterminato la pena, rilevando che la circostanza aggravante era già stata esclusa ‘in fatto’ dal Giudice di primo grado ed ha disposto la diminuzione della pena base per le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. proprio per effetto dell’esclusione dell’aggravante a carico della COGNOME.
Si ritiene che, anche in tale situazione (formale ed esplicita esclusione di circostanza aggravante) ricorr a un’ipotesi di riforma sostanziale della sentenza impugnata e non di mera rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per cui va riconosciuta la competenza funzionale della Corte di appello di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 611, cod. proc. pen., è fondato.
La questione posta dal difensore investe l’individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere in executivis , incidendo tale individuazione sulla legittimazione dell’organo del Pubblico Ministero ad emettere l’ingiunzione a demolire conseguente all’irrevocabilità della sentenza di condanna che disponeva l’ordine demolitorio.
2.1. Risulta dagli atti che, in sede di giudizio di cognizione, la Corte di appello aveva formulato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante ex art. 349 cod. pen., in luogo di quello di equivalenza stabilito dal Tribunale. La circostanza aggravante, infatti, formalmente era stata contestata non solo all’originario coimputato NOME COGNOME bensì anche alla Sarnataro. Secondo il giudice dell’esecuzione, come si legge nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente rideterminato la pena, in quanto, si legge nell’ordinanza, rilevando che la circostanza aggravante era già stata esclusa ‘in fatto’ da l Giudice di primo grado, i giudici di appello avrebbero disposto la diminuzione della pena base per le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. proprio per effetto dell’esclusione dell’aggravante a carico della COGNOME.
2.2. Tanto premesso, è evidente l’incompetenza funzionale del tribunale di Napoli a decidere, quale giudice dell’esecuzione, sull’incidente di esecuzione proposto avverso l’ordine demolitorio ingiunto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale, non essendo quest’ultimo il pubblico ministero che, a norma dell’art. 655 cod. proc. pen., era tenuto a curare d’ufficio l’esecuzione dell’ordine demolitorio. Tale ultima disposizione,
infatti, dispone che sia il pubblico ministero ‘presso il giudice indicato nell’articolo 665’ a curare di ufficio l’esecuzione dei provvedimenti.
2.3. Orbene, nel caso di specie, risulta che la Corte d’appello di Napoli aveva riformato la sentenza del tribunale di Napoli, operando un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza tra le circost anze attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 349, comma secondo, cod. pen. -formalmente contestata ad entrambi gli imputati (Oriente e COGNOME) -, sostituendo, quindi, il giudizio di equivalenza cui era pervenuto il primo giudice.
2.4. Quanto sopra, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, rendeva evidentemente incompetente funzionalmente il tribunale quale giudice dell’esecuzione. Correttamente, infatti, il PG richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza in executivis a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Leo, Rv. 264541). Spetta, infatti, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l’altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (Sez. 1, n. 14004 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015, COGNOME, Rv. 264508).
2.5. Né, peraltro, rileva la circostanza, sostenuta dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato, secondo cui la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente rideterminato la pena, in quanto, si legge nell’ordinanza, rilevando che la circostanza aggravante era già stata esclusa ‘in fatto’ dal Giudice di primo grado per la Sarnataro, i giudici di appello avrebbero disposto la diminuzione della pena base per le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. proprio per effetto dell’esclusione dell’aggravante a carico della Sarnataro.
Come, in effetti, correttamente evidenzia il PG, anche in tale situazione (formale ed esplicita esclusione di circostanza aggravante) ricorre un’ipotesi di riforma sostanziale della sentenza impugnata e non di mera rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per cui va riconosciuta la competenza funzionale della Corte di appello di Napoli. Tale approdo, del resto, è già stato oggetto di attenzione da parte di questa Corte che ha, infatti, affermato che la competenza del giudice di primo grado permane anche nel caso in cui quello di appello abbia riformato la sentenza solo in relazione alla pena, dovendosi nondimeno escludere da tale previsione i casi in cui la modificazione della pena sia stata la conseguenza di una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, come per effetto dell’applicazione o esclusione di circostanze attenuanti aggravanti, del giudizio di prevalenza o equivalenza delle une sulle altre ovvero del riconoscimento o
dell’esclusione del vincolo della continuazione tra più reati (Sez. 1, n. 3818 del 17/10/1991, Rv. 188801 -01).
2.6. Proprio la circostanza che la Corte d’appello abbia ‘escluso’ l’aggravante di cui all’art. 349, cpv, cod. pen. nei confronti della COGNOME costituisce una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, il quale aveva invece ritenuto di esprimere un giudizio di equivalenza tra tale aggravante e le già riconosciute circostanze attenuanti generiche. Si è infatti affermato che con l’espressione “in relazione alla pena” adoperata nell’art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione). Ne consegue che, allorché la sentenza di secondo grado operi un’elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l’altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d’appello (Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993, dep. 1994, Confl. comp. g.i.p. trib. Grosseto e app. Firenze in proc. Comandi, Rv. 196548 – 01).
L’impugnata ordinanza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione atti al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli, competente per l’esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Napoli, irr. 24 aprile 2009.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti alla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli, competente per l’esecuzione. Così deciso il 20/03/2025.