Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Napoli nei confronti della Corte di appello di Napoli con ordinanza del 01/12/2023
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza de Tribunale di Napoli;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 11 luglio 2023 la Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, investita di un’istanza di liquidazione dell’indennità di cust bene già in primo grado confiscato ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 6 settembre n. 159, declinava la propria competenza funzionale in favore del Tribunale del stessa sede. La Corte di appello richiamava, in proposito, l’orientamento secon cui il giudice dell’esecuzione dovesse essere individuato, in materia, in quell aveva emesso il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, indipendentemente dalle sorti del medesimo, nel caso di specie revocato i secondo grado.
Il Tribunale di Napoli, cui gli atti conseguentemente pervenivano dissentiva da tale impostazione, sul rilievo che il principio evocato dalla Cor appello dovesse valere a fronte delle sole vicende modificative della misura prevenzione. La revoca di essa, incidendo risolutivamente sul provvedimento applicativo, andrebbe viceversa gestita, ad ogni conseguente effetto, dal giu superiore che, con la sua decisione, l’aveva determinata.
Il Tribunale sollevava pertanto, con l’ordinanza in epigrafe, confl negativo, ai sensi dell’art. 30, comma 1, cod. proc. pen., ordinand trasmissione degli atti a questa Corte.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’ar comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto d rifiuto dei giudici confliggenti di provvedere sull’istanza del custode consegue stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di que Corte.
Nel merito, questa Corte ha già statuito che la competenza esecutiva intesa come titolarità del potere-dovere di regolamentare tutte le quest interpretative ed applicative del giudicato, si esercita anche nel sistema prevenzione, in quanto attributo coessenziale alla funzione giurisdizionale; in sistema, tuttavia, non trovano impiego le disposizioni procedimentali contenu nel codice di rito penale in tema di esecuzione, posto che il rinvio alle re
previsioni, in quanto compatibili, stabilito dall’art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, riguarda la sola fase della cognizione (Sez. 1, n. 4001 del 09/01/20 Nirta, Rv. 258047-01).
Ai fini dell’esercizio della competenza successiva al giudicato in prevenzio e dell’individuazione del giudice al riguardo competente, si osservano previsioni normative di settore, che prevedono l’intervento della corte di app solo in ipotesi predeterminate, quali la revocazione della confisc riabilitazione o il particolare caso in cui la misura sia stata disposta per volta dalla corte a seguito di accoglimento dell’impugnazione del pubbli ministero. In tutti gli altri casi la competenza spetta al tribunale che ha em provvedimento impositivo, pur se il suo contenuto sia stato in secondo grad riformato (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, B., Rv. 273968-01; Sez. 1, n. 31 del 10/01/2011, Failla, Rv. 249554-01).
Non vi è ragione perché tale principio non debba valere in ipotesi di rifo integrale, cui sia conseguita la revoca della misura di prevenzione. Anche questo caso il giudice dell’esecuzione conosce di effetti che sono da ripor direttamente o via mediata, alla genesi della misura di prevenzione e debbono essere ulteriormente regolati, nei limiti propri della fase, dal giudic ebbe ad emetterla.
Ciò è particolarmente evidente nel caso di specie, in cui il giudice d prevenzione è chiamato a liquidare compensi per attività di trasport conservazione del bene, strettamente correlati all’ablazione, ancorché rivela precaria, che di esso era stata ordinata.
In base alle considerazioni esposte, la competenza a definire l’incident esecuzione spetta al Tribunale di Napoli, cui gli atti debbono essere per l’ef trasmessi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cu dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 06/03/2024