Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34137 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 34137  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D’APPELLO DI TORINO nei confronti di:
TRIBUNALE DI TORINO
RAGIONE_SOCIALE
con l’ordinanza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/~e le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, con ordinanza in data 15 aprile 2025, in riferimento alle problematiche segnalate dall’RAGIONE_SOCIALE insorte in sede di esecuzione del provvedimento di confisca disposto nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME, declinava la propria competenza, rilevando che il decreto di confisca d prevenzione di esso Tribunale era stato impugnato in Corte d’appello, che aveva riformato parzialmente detto decreto (revocando la confisca in relazione ad alcuni beni) con provvedimento in data 24 novembre 2011, irrevocabile il 19 luglio 2012.
La Corte di appello di Torino, cui il Tribunale trasmetteva gli atti per competenza, osservato che, essendo divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la competenza a provvedere sarebbe spettata al giudice dell’esecuzione, da individuarsi nel Tribunale di Torino Sezione Misure di prevenzione, che risulta avere disposto la misura di prevenzione, pur essendo stato il contenuto del provvedimento parzialmente modificato in secondo grado. E ciò alla luce del principio statuito dalla Corte di cassazione, già sotto la disciplina previg ribadito in epoca recente sotto la vigenza del d. Igs. n. 159 del 2011, secondo cui il siste dell’esecuzione delle misure patrimoniali di prevenzione è connotato da un tasso di specificit in tema di competenza del Tribunale per tutto ciò che serve ed è propedeutico al corretto soddisfacimento del risultato ablativo che non consente, ex se, il ricorso all’art. 665 cod. proc. pen., attesa, se non altro, la clausola di riserva espressa nel comma uno di tale articolo. ritenuta, pertanto, la propria incompetenza, ha disposto la trasmissione a questo Ufficio per risoluzione del conflitto di competenza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale del Repubblica presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di Torino, Sezione misure di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi in sede esecutiva, dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a que Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Gi remittente, il quale in ragione dell’intervenuta definitività in data 19 luglio 2012 del dec confisca di prevenzione disposto dal Tribunale di Torino, come modificato dalla Corte di appello di Torino (con revoca parziale della confisca in relazione ad alcuni beni), ha individuato competenza quale giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione.
Costituisce, invero, principio di diritto consolidato, già affermato sotto la disc previgente, quello secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini dell’individuazione giudice competente a decidere sull’incidente di esecuzione, è inapplicabile la discipli contenuta nell’art. 665 cod. proc. pen., in quanto la competenza a decidere su un’istanza relativa alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disposta con provvedimento divenuto definitivo, spetta al giudice di primo grado che ha emesso il decreto applicativo del misura, ancorché tale ultimo provvedimento sia stato modificato dal giudice di appello (Sez. 1 n. 3140 del 10/01/2011, Confl. comp. in proc. Failla, Rv. 249554, che contempla l’ipotesi di u ampliamento dell’oggetto della confisca da parte del secondo giudice). Si è, inoltre, affermat sempre sotto la disciplina previgente, che il sistema della esecuzione delle misure patrimonia di prevenzione è connotato da un tasso di specificità in tema di competenze del Tribunale per tutto ciò che serve ed è propedeutico al corretto soddisfacimento del risultato ablativo, che n consente, ex se, il ricorso all’art. 665 cod. proc. pen., attesa, se non altro, la clausola di r espressa nel comma 1 di tale articolo; e che d’altronde il comma 2 dell’art. 665 reca criteri l’individuazione della competenza in fase esecutiva che solo attraverso una laboriosa e per nulla univoca opera di integrazione analogica potrebbero essere adattati alla materia dell misure di prevenzione patrimoniali (si veda Sez. 1, n. 570 del 20 ottobre 2010, dep. 2011) Infine, con riguardo alla vigenza del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, si è rilevato che il contenuto all’art. 7, comma 9, di detto decreto alle previsioni dell’art. 666 cod. proc. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva; ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizioni del citato decreto legislativo che prevedono espressamente l competenza della corte d’appello, negli altri casi la “competenza esecutiva” spetta al tribuna che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, B., Rv. 273968)
Declinando il principio affermato nel caso in esame deve essere dichiarata, quindi, l competenza del Tribunale di Torino, Sezione misure di prevenzione.
Al suddetto Tribunale saranno, di conseguenza, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.