Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32370 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32370 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MILANO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE PERUGIA
con l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva individuarsi quale giudice competente il Tribunale di Milano
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, adito da NOME che chiedeva la declaratoria di estinzione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., disponeva trasmettersi gli atti per competenza al Tribunale di Milano, poiché l’ultima sentenza divenuta irrevocabile a carico dell’istante era stata emessa da quel tribunale.
Con atto dell’8 aprile 2025 il Tribunale di Milano sollevava conflitto di competenza, in quanto, sebbene l’ultima sentenza a carico dell’istante divenuta definitiva fosse stata emessa dal Tribunale medesimo, si trattava di una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, che non è in grado di radicare la competenza in materia esecutiva, in quanto si tratta di decisione che non contiene statuizioni suscettibili di implicazione esecutive.
Il AVV_NOTAIO depositava conclusioni scritte, chiedendo individuarsi quale giudice competente il Tribunale di Milano, ma per ragioni diverse da quelle contenute nel conflitto, in ragione, cioè del fatto che vi era altra sentenza del Tribunale di Milano divenuta definitiva per ultima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si rileva l’effettiva sussistenza di un conflitto, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., poiché due giudici dell’esecuzione hanno contemporaneamente riscusato di prendere cognizione circa la istanza presentata dal condannato NOME, determinando una situazione di stasi processuale la cui soluzione è demandata a questa Corte ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen.
Il conflitto deve essere risolto individuando la competenza a decidere in capo al Tribunale di Milano, ma per ragioni differenti rispetto a quelle indicate dal Giudice per le indagini preliminari di Perugia con il provvedimento con cui ha ricusato la propria competenza.
Secondo un principio espresso ripetutamente da questa Corte, cui si intende dare continuità, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell’esecuzione. (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, confl. comp. in proc. NOME, Rv. 272491)
Il fondamento normativo di tale affermazione è contenuto nell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. che, nell’indicare le pronunce che possono essere in esecuzione contemporaneamente, non usa il termine “condanna”, ma parla in modo più AVV_NOTAIO di “provvedimenti”, consentendo di ricomprendere, quindi, in essi anche le pronunce, diverse da una sentenza di condanna, suscettibili di determinare comunque l’apertura di una fase esecutiva (Sez. 1, n. 51171 del 19/09/2023, confl. comp. in proc. Cannale, n.m.).
È però necessario che la pronuncia abbia o possa avere un concreto rilievo esecutivo che, nel caso di specie, rispetto alla sentenza del 31 ottobre 2023 indicata dal Giudice per le indagini preliminari di Perugia quale determinativa della competenza esecutiva, non è ravvisabile, perché l’iscrizione nel casellario della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. può essere solo ostativa ad un ulteriore proscioglimento ai sensi dello stesso articolo.
Tale iscrizione non influisce sulla fase esecutiva, ma sulla valutazione che potrà fare nella fase di cognizione il giudice di merito al fine di un reiterato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; questa è la ragione della definizione di “condanna occulta” data alla pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che ha certamente effetti ostativi e deteriori, ma non sotto il profilo esecutivo.
Conseguentemente, ai fini della risoluzione del conflitto della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 31 ottobre 2023, le osservazioni del giudice di Milano sono corrette, ma non sono determinanti per la individuazione del giudice competente.
In tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto e alla qualificazione giuridica del fatto storico, né ad essa è preclusa l’individuazione e la determinazione della competenza di un “terzo giudice”, il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza. (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Gip, Rv. 282724 – 01)
Nel momento in cui venne inoltrata l’istanza di declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen. in data 18 marzo 2025, la sentenza suscettibile di sviluppi esecutivi divenuta definitiva per ultima era quella precedente, rispetto a quella indicata dal giudice in conflitto, di cui al punto 20) del certificato del casellario, emessa dal Tribunale di Milano il 21 maggio 2021 e confermata dalla Corte di Appello di Milano il 22 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2023.
Rilevato, dunque, che l’individuazione di un’altra pronuncia in ragione della quale determinare il giudice competente non è preclusa alla Corte, la risoluzione del conflitto è nel senso di individuare quale giudice competente il Tribunale di
Milano, sebbene, appunto, per ragioni diverse da quelle indicate dal Giudice per le indagini preliminari di Perugia.
PQM
Decidendo sul conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente