Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43496 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43496 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2022
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI GROSSETO nei confronti di:
MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI SIENA
con l’ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di GROSSETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Siena, cui andranno trasmessi gli atti;
RITENUTO IN FATTO
In data 9 maggio 2022 il Tribunale di Grosseto sollevava conflitto negativo di competenza – trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la sua soluzione – con il Magistr sorveglianza di Siena, che gli aveva trasmesso gli atti, con riguardo alla decisione sulla modi delle prescrizioni connesse alla disposta applicazione della libertà vigilata per anni uno c sentenza del 22 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2022.
Il Magistrato di sorveglianza di Siena aveva declinato la propria competenza a decider sottolineando che si trattava di applicazione in via provvisoria della libertà vigilata dispo la sentenza del 22 ottobre 2021, mentre non si era ancora tenuta l’udienza, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., ai fini dell’applicazione definitiva della stessa misura.
Il Tribunale di Grosseto, in particolare, ha evidenziato che la sentenza, che aveva dispos la misura di sicurezza, era divenuta irrevocabile e che, pertanto, una volta esauri procedimento di accertamento del reato, era il Magistrato di sorveglianza competente in merito alle questioni concernenti l’applicazione della misura di sicurezza, così sollevando conf negativo di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La situazione processuale rappresentata nell’ordinanza che ha sollevato il conflit all’odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la defini contenuta nell’art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato la propria competen
Dall’esame degli atti trasmessi si rileva che l’autorità giudiziaria competente a deci deve essere individuata nel Magistrato di sorveglianza di Siena in linea con il condiviso princ per cui «la competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicure applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell’irrevocab della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza» (Se 1, n. 22122 del 05/11/2015, dep. 2016, Rv. 266884 – 01).
Nell’affermare detto .principio questa Corte ha osservato che, «circa l’individuazi dell’autorità giudiziaria specificamente competente, deve ritenersi, per ragioni sistematich mancanza di previsione normativa espressa, che la competenza per le valutazioni in ordine all’applicazione, alla revoca e alle modifiche delle misure di sicurezza in via provvisoria, c corso del giudizio o comunque prima dell’irrevocabilità di una sentenza di condanna, spetti giudice che procede, in linea con quanto stabilito dall’art. 279 cod. proc. pen. per le ana situazioni relative alle misure cautelari ai fini dell’individuazione del giudice compet impugnazioni in tema di misure di sicurezza, la distinzione va fatta non tra misure di sicur provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori e lega personale condizione del sottoposto), bensì tra misure di sicurezza disposte con sentenza irrevocabile ovvero quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle m cautelari personali».
Nel caso in esame, la sentenza che ha assolto l’imputato per vizio totale di mente e ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno con prescrizioni è dive irrevocabile il 7 febbraio 2022.
La competenza deve essere, pertanto, riconosciuta al Magistrato di sorveglianza.
Non assume rilievo la circostanza che la misura di sicurezza sia stata applicata all’imputat nel corso del processo in via provvisoria e, successivamente, sia stata confermata con la sentenza, divenuta irrevocabile, poiché, come già rimarcato in un caso analogo, «il discrimen fra competenza del giudice della cognizione e magistrato di sorveglianza appare da individuarsi in via sistematica, nel conseguimento dell’irrevocabilità della sentenza» (Sez. 1, n. 2053 d 20/10/2021, dep. 2022).
Ciò considerato, il conflitto, come sopra delineato, deve essere risolto con l’affermazio della competenza il Magistrato di sorveglianza di Siena, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del il Magistrato di sorveglianza di Siena cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in data 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore
Il Presidente