Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE DI BARI nei confronti di:
GUP TRIBUNALE DI FOGGIA
con l’ordinanza del 26/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate con requisitoria scritta, resa, ai sensi dell’art. 23 d.l. 137 del 2020, del PG COGNOME, requisitoria con cui si è proposta l’affermazione della competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, nel processo nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – imputati, in modo articolato, dei reati di associazione per delinquere, rapina aggravata, ricettazione, sequestro di persona, violazione della disciplina in materia di armi, come da capi da 1) a 27) nonché 48) della relativa rubrica -, ha, con sentenza del 5 dicembre 2018, dichiarato la propria incompetenza funzionale a giudicare i suddetti imputati in ordine agli indicati reati, ai sensi degli artt. 51, comma 3-quinquies, e 328 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Autorità giudiziaria considerata competente.
A ragione di tale decisione il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, dopo aver ricordato che a sollevare la questione di competenza era stato il difensore di COGNOME, ha osservato che l’art. 51, commi 3-bis e 3-quinquies, cod. proc. pen. istituisce per i reati elencati dalla norma una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, di carattere assoluto, assegnandone l’attribuzione al giudice del capoluogo distrettuale, con preminenza su ogni altra regola. Si è aggiunto che quale effetto di tale disciplina è anche la deroga del principio di cui all’art. 16, comma 1, cod. proc. pen., per cui il procedimento concernente un reato compreso nella succitata elencazione esercita la conseguente vis attractiva sui procedimenti connessi relativi a reati estranei alla medesima previsione, anche se più gravi del reato ritenuto preminente.
Posta tale base, è stato rilevato che pendeva, con emesso avviso di conclusione delle indagini, innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari il procedimento n. 4545/16 R.G.N.R. in ordine al reato di cui all’art. 617-bis cod. pen., che, come emergeva dalla lettura della relativa imputazione, con esplicito richiamo in essa del procedimento penale oggetto di scrutinio da parte del giudice procedente in Foggia, era connesso a quest’ultimo, ex art. 12, lett. c) e lett. b), cod. proc. pen.: è stato reputato, pertanto, necessario applicare la regola di determinazione della competenza sopra enunciata, con conseguente evenienza della competenza funzionale dell’Autorità giudiziaria distrettuale di Bari.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, innanzi al quale è transitato il procedimento, sulla corrispondente richiesta di rinvio a giudizio dei suddetti imputati formulata dal Procuratore della Repubbkica presso quel
Tribunale, a fronte dell’eccezione di incompetenza anche in quella sede sollevata dalle difese, ha, con ordinanza del 26 maggio 2023, proposto conflitto negativo di competenza, con gli adempimenti consequenziali.
A tale conclusione il giudice procedente è giunto sulla scorta delle seguenti considerazioni: a corredo della novella eccezione erano stati depositati la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto dispositivo del giudizio innanzi Tribunale di Bari in ordine al procedimento n. 4545/10 R.G.N.R., con la specificazione che una nota del giudice del dibattimento aveva segnalato di una pregressa affermazione della competenza dell’Autorità giudiziaria di Foggia; in ogni caso, il procedimento or ora indicato, a cui, secondo la declaratoria di incompetenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare di Foggia, quello oggetto della presente valutazione era connesso, non era stato riunito a quest’ultimo, ma esso, dopo la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare di Foggia, era transitato alla fase del giudizio, così essendosi determinato il venir meso delle ragioni di connessione di cui all’art. 51 cit.;” invero, sulla ulterio premessa che la competenza, anche con riferimento a quella per connessione, andava stabilita in relazione alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo che la stessa evidenziasse errori macroscopici e immediatamente percepibili, era da condividersi la linea interpretativa, confermata da recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui – pur essendo la connessione un criterio attributivo della competenza originario e autonomo, operante a prescindere dalla pendenza dei procedimenti nella stessa fase e nello stesso grado – lo spostamento di competenza poteva avvenire soltanto nell’ambito del medesimo procedimento e, in ogni caso, nella sola fase delle indagini preliminari, tenuto conto della ratio della disciplina suindicata, ispirata all’esigenza di concentrare l’attività investigativa presso un solo ufficio, specializzato, d pubblico ministero e, di riflesso, l’attività giurisdizionale del giudice per indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare presso un solo ufficio giudiziario distrettuale, come del resto confermava la disciplina dell’art. 328, comma 1 -quater, cod. proc. pen., da cui era dato desumere che, allorquando non fosse più in corso la fase delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, per essere il processo transitato in fase diversa, non sussisteva spazio per l’operatività della deroga inerente alla competenza funzionale per reati non contemplati nell’art. 51 cit.; era quanto accaduto in questo caso alla stregua degli elementi già richiamati, oltre alla nota del giudice del dibattimento di Bar che aveva riferito della declaratoria di incompetenza emessa in quel processo per essere competente il Tribunale di Foggia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendosi determinata, secondo tale prospettiva, la reviviscenza degli ordinari criteri regolatori della competenza per territorio ed essendo nell’ambito
dei reati oggetto della richiesta di rinvio a giudizio quello di cui al capo 2), f reati di pari gravità, il reato contestato come commesso per primo in Foggia, si è concluso per la competenza per territorio dell’Autorità giudiziaria di Foggia, con l’ineludibile necessità della proposizione del conflitto negativo.
Il Procuratore generale ha rassegnato requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall’art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari.
Si è fatto notare da parte dell’Autorità requirente che l’indirizzo ermeneutico richiamato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari conduce alla conclusione opposta a quella prospettata dalla medesima Autorità giudiziaria, vale a dire all’affermazione che la competenza ex art. 51 cit. per reati connessi, già radicatasi nella fase delle indagini preliminari, non viene meno qualora il pubblico ministero distrettuale opti nel senso di disporre la separazione dei reati non aggravati, ostando al mutamento della competenza, oltre alla natura di criterio originario di riparto della competenza, anche il principio della perpetuatio iurisdictionis, riconnesso a quello, di rango costituzionale, di precostituzione del giudice naturale; sicché, sussistendo nel caso in esame certamente la connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra i reati competenza distrettuale e quelli commessi nel circondario di Foggia, dal momento che tutti i reati di cui all’art. 617-bis cod. pen. sono stati contestati come finalizzati a eseguire le rapine e gli altri reati oggetto del presente procedimento, va affermata la competenza del Giudice dell’udienza preliminare distrettuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In primo luogo, va ritenuta l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbi esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, con la suindicata ordinanza del 26 maggio 2023, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, di conoscere del procedimento in relazione al quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con la sentenza del 5 dicembre 2018, si è già dichiarato incompetente, ai sensi dell’art. 51 cod. proc. pen. – appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
2. Precisato ciò, occorre muovere dall’assodato principio secondo cui, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l’art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Confl. comp. in proc. COGNOME e altri, Rv. 276391 – 01; Sez. ,4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016, Breshanj Orges, Rv. 265944 – 01).
Il principio, attesa l’articolazione della norma in esame, vale, data l’identit di disciplina, anche per i reati elencati al comma 3 -quinquies dell’art. 51 cit., fra i quali è ricompreso il delitto di cui all’art. 617 -bis cod. pen. (installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), reato che qualifica la fattispecie in questo caso.
Nella cornice così tratteggiata, la tesi sviluppata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, sulla scorta dell’elaborazione di legittimità dall stesso citata, non può essere condivisa, in quanto il provvedimento emesso, pur avendo dato atto di ispirarsi ai principi affermati nell’indirizzo richiamato, sembra poi averne disatteso i cardini argomentativi.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha emesso la sentenza di incompetenza, giacché, una volta acclarata l’evenienza della connessione fra i reati oggetto del procedimento conteso e i reati di cui all’art. 617-bis cod. pen. oggetto dell’altro procedimento, già pendente innanzi all’Autorità giudiziaria di Bari, l’applicazione della vis attractiva configurata dall’art. 51 cod. proc. pen. (nel catalogo stabilito dal quale, come si è visto, comma 3 -quinquies, rientra il reato ex art. 617 -bis cit.) determina la competenza dell’Autorità giudiziaria distrettuale nella fase delle indagini preliminari fino al corrispondente esito costituito dall’udienza preliminare.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha, invece, annesso efficacia dissolvente del rilevato vincolo della connessione, ai fini dell determinazione della competenza, al fatto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale barese, ricevuti gli atti trasmessi dall’Autorità giudiziaria Foggia, non abbia proceduto alla riunione, ma abbia chiesto e ottenuto previamente e in modo separato – il rinvio a giudizio degli imputati per i soli reati di competenza distrettuale.
Ciò, tuttavia, non si profila aver determinato la cesura del vincolo, giuridicamente rilevante, della connessione fra i reati e, con esso, la competenza del giudice distrettuale per la fase delle indagini preliminari ex art. 51 cit.
Sull’argomento si è già puntualizzato da parte di questa Corte che la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale, radicatasi in conseguenza della diversa qualificazione di uno dei fatti oggetto di contestazione ad opera del giudice circondariale investito di una richiesta di misura cautelare, viene meno, per i reati non rientranti nell’art. 51, comma 3bis, cod. proc. pen., soltanto qualora il pubblico ministero distrettuale, al quale siano stati trasmessi gli atti, abbia disposto la separazione del reato esercitante la vis attractiva e ottenuto per esso l’archiviazione, poiché il sopravvenuto venir meno dell’iscrizione di detto reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen determina l’elisione dell’elemento integrante l’unico fattore legittimante, anche per i reati connessi, la deroga alle ordinarie regole di competenza ratione loci. Per contro, la competenza del giudice distrettuale persiste nel caso in cui il medesimo, chiamato a sua volta a decidere di una richiesta di misura cautelare, abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato qualificante, atteso che il procedimento seguita a pendere anche per il titolo di reato qualificante ai fini del suo accertamento (Sez. 1, n. 43953 del 09/07/2019, Confl. Comp. in proc. Rihani, Rv. 277499 – 01).
Il criterio discretivo per la persistenza della competenza distrettuale specificamente prevista dall’aft. 51 cod. proc. pen. è, quindi, la pendenza del procedimento anche per il titolo di reato qualificante la competenza stessa.
3.1. In sostanziale coerenza con tale rilievo è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in materia di procedimenti per uno dei delitti indicati dall’art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale, radicatasi in fase di indagi preliminari per i reati teleologicamente connessi a quello qualificante, permane anche nel caso in cui il pubblico ministero distrettuale ne disponga la separata trattazione con trasmissione degli atti al pubblico ministero territorialmente competente (Sez. 1, Sentenza n. 45488 del 14/09/2022, Confl. comp. tra Gip Trib. Bologna e Gip Trib. Reggio Emilia, Rv. 283862 – 01).
La decisione ora richiamata ha concluso nel senso che nella fase delle indagini preliminari si era registrata la separazione di procedimenti e che, prima della disposta separazione, il giudice per le indagini preliminari e il giudic dell’udienza preliminare territorialmente competenti per i reati teleologicamente connessi erano da individuarsi in quelli del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, avendo fatto applicazione del consolidato principio secondo cui l’attribuzione delle funzioni inquirenti per i reati di cui all’art. comma 3 -bis, cod. proc. pen. all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla .,competenza per
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territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la vis attractiva del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell’ufficio inquirente nei confronti de reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato.
Nella stessa decisione è stato anche specificato che la competenza per i reati connessi, già radicatasi nella fase delle indagini preliminari, non viene meno qualora il pubblico ministero distrettuale scelga di disporre la separazione dei reati e di trasmettere gli atti per il prosieguo al pubblico ministe territorialmente competente per quelli non inclusi nell’elenco di cui all’art. 51 comma 3 -bis, cod. proc. pen., perché, non solo il riconoscimento della competenza per connessione quale criterio originario di riparto della competenza, ma anche il principio della perpetuatio iurisdictionis e, soprattutto, quello di rango costituzionale di precostituzione del giudice naturale escludono che l’individuazione della competenza possa essere il frutto di valutazioni del pubblico ministero sulle quali il giudice delle indagini preliminari non possa esercitare un adeguato potere di controllo.
È stato, pertanto, tratto il corollario che, nei procedimenti per i deli indicati nell’art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., la separazione disposta dal pubblico ministero in corso di indagini preliminari dei reati che esercitano la vis attractiva da quelli che non la esercitano, qualora tra gli stessi sussista un evidente rapporto di connessione rilevante ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., non può incidere sulla competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, perché essa è ormai radicata in ragione dell’iniziale iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art cod. proc. pen., integrante l’unico fattore legittimante, anche per i reat connessi, la deroga alle ordinarie regole di competenza ratione loci, sicché non rilevano le vicende successive.
3.2. Tale tesi – con la precisazione svolta in principio per l’ipotesi, qui no ricorrente, di dissolvenza della pendenza del procedimento relativo al reato qualificante – è senz’altro condivisa dal Collegio e comporta che, nel caso in esame, in cui il reato qualificante è individuato dall’art. 51, comma 3 -quinquies, cod. proc. pen., la competenza vada ritenuta radicata in capo al giudice dell’udienza preliminare della sede distrettuale, ossia quello di Bari.
Per vero, in ordine alle fattispecie di reato determinanti la competenza del giudice dell’udienza preliminare distrettuale, quelle di cui all’art. 617 -bis cod. pen., la separazione disposta o comunque mantenuta, rispetto agli altri reati connessi, dall’Autorità giudiziaria di Bari ha avuto come ulteriore)esito il transito
delle corrispondenti contestazioni alla cognizione piena con il rinvio a giudizio.
Pertanto – quali che siano stati poi gli ulteriori sviluppi – è certo che pendenza per le fattispecie di cui all’art. 617-bis cod. pen. non è affatto venuta meno e, di conseguenza, non si è dissolta la connessione che ha determinato per i reati avvinti in virtù della stessa il radicamento, nella fase delle indagi preliminari, della competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare distrettuale.
3.3. La contraria opinione espressa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, pur dopo l’avvenuto, esteso richiamo dell’orientamento ribadito dall’arresto di legittimità da ultimo qui ripreso con pari dettaglio, va quind disattesa, siccome essa ricollega l’efficacia dissolvente del vincolo della connessione alla mera scelta del pubblico ministero che, pur avete coltivato l’esercizio dell’azione penale sia per il reato qualificante e sia per i reati a quel connessi, ha optato per la loro trattazione separata: opzione che, però, non facendo venir meno la pendenza dei procedimenti afferenti all’uno e agli altri reati, non ha determinato la cessazione del vincolo giuridico della connessione e, con essa, la persistenza della competenza, nella fase delle indagini preliminari, del giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare della sede distrettuale.
Quest’ultima argomentazione è, del resto, coerente con il principio, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345 – 01).
In linea con le osservazioni che precedono, il conflitto deve essere, quindi, risolto con la declaratoria di competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, con la disposizione di trasmissione degli atti al corrispondente Ufficio giudiziario.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consig ere este sore
Presidente