Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3800 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza datata 09/05/2024, il difensore di NOME COGNOME quale socio- liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, chiedeva al GIP del Tribunale di Catanzaro la modifica dell’intestazione di due mezzi che gli amministratori giudiziari della RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo, dissequestrata) avevano intestato ad altra società, nel frattempo fallita, che li aveva utilizzati GLYPH per il servizio di trasporti rifiuti in forza di. un contratto di comodato d’uso ormai scaduto; più nello specifico, l’istante chiedeva al GIP di Catanzaro di intervenire nella vertenza, inviando una «intimazione agli amministratori in precedenza nominati volta a dare esecuzione a quanto pattuito nella scrittura privata allegata».
1.1. Il Giudice adito, con provvedimento del 05/07/2024, dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza, sul presupposto che fosse necessario agire in sede civile.
1.2. Avverso detto provvedimento il difensore di COGNOME proponeva opposizione, qualificata ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., insistendo nella richiesta già formulata e richiamando una recentissima sentenza della Cassazione civile, la n. 17437 del 2024, che attribuiva al giudice penale la competenza sull’istanza di restituzione ai terzi di beni assoggettati a confisca.
1.3. Con provvedimento del 17/07/2024, il GIP di Catanzaro respingeva l’istanza.
Avverso quest’ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME che deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo si censura, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 666 comma 3 cod. proc. pen. e 111 Cost.
Si duole il ricorrente che il Giudice abbia deciso sull’opposizione proposta senza previa instaurazione del contraddittorio con fissazione di udienza, così come previsto dall’art. 667 comma 4, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo lamenta difetto, manifesta illogicità e/ o contraddittorietà della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 323 cod. proc. pen.
Erroneamente il Giudice aveva respinto l’opposizione proposta, sul presupposto che non fossero stati forniti elementi di novità utili a superare le argomentazioni sottese al provvedimento del GIP del 05/07/2024: osservava infatti la Difesa ricorrente come la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione civile, recentemente intervenuta, fosse chiara nel delineare la competenza del giudice penale ad emettere i provvedimenti richiesti.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’istanza originariamenté avanzata al GIP del Tribunale di Catanzaro era volta ad ottenere un provvedimento non adottabile dal Giudice penale, attenendo, invece, ad una questione meramente civilistica, inerente rapporti tra società, nessuna delle quali sotto sequestro o oggetto di confisca.
Del tutto aspecifico e deassiale risulta il richiamo contenuto in ricorso alla sentenza Cass. Civ. n. 17437 del 2024, relativa a pretese dei terzi sui beni confiscati, che attiene ad ipotesi affatto diversa da quella oggetto del presente procedimento, nell’ambito del quale i beni oggetto dell’istanza non risultano nè in sequestro né soggetti a confisca.
Come correttamente evidenziato nell’impugnato provvedimento, erroneamente il ricorrente ha attivato la procedura prevista di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen..
Va infatti osservato come il G.E., ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. è competente, e procede ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen., e quindi senza formalità adottando un provvedimento opponibile innanzi allo stesso giudice, tra l’altro in materia di confisca e restituzione delle cose sequestrate; recentemente è stato affermato il principio per cui in tema di esecuzione, rientrano tra le questioni che il giudice definisce senza formalità, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento nei confronti del quale è esperibile opposizione, anche quelle relative alle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all’individuazione del destinatario di essa, in quanto comunque afferenti alla restituzione dei beni in sequestro (Sez. 4, n. 13408 del 27/02/2024, Rv. 286157 – 01).
Il presupposto fattuale per attivare la descritta procedura è quindi che il bene oggetto di istanza sia confiscato o sequestrato.
Nel caso che ci occupa, invece, i beni oggetto dell’istanza non erano né sequestrati né confiscati, di talché non residua, né è altrimenti ravvisabile, alcuna competenza in capo al G.E. per decidere su controversie che debbono trovare la loro naturale composizione in sede civilistica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/11/2024