Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12211 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE DI MARSALA nei confronti di:
TRIBUNALE DI MARSALA
con l’ordinanza del 21/08/2023 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il P.G. conclude per la competenza del Tribunale monocratico di Marsala.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di MARSALA in difesa di COGNOME NOME che si associa alle conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 3 agosto 2023, il Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del G.i.p. del Tribunale di Marsala a decidere sull’istanza con la quale COGNOME NOME aveva chiesto l’applicazione di una pena sostitutiva in forza delle disposizioni transitorie di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 settembre 2021, definitiva il 4 luglio 2023, in ordine a più reati di furto aggravato.
Il G.i.p. del Tribunale di Marsala con ordinanza del 21 agosto 2023 solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che, al momento del deposito dell’istanza, avvenuto il 7 agosto 2023, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata resa dal Tribunale di Marsala con sentenza del 13 dicembre 2018, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 30 settembre 2021, definitiva il 4 luglio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da COGNOME, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Marsala.
Giova in diritto premettere che la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 cod. proc. pen.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda.
L’indicato principio di diritto deve essere raccordato con la previsione normativa di cui all’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che – prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o
riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» – determina la competenza del giudice dell’esecuzione sulla base dell’avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Palermo, del 30 settembre 2021, con sentenza divenuta definitiva il 4 luglio 2023, aveva confermato la sentenza di primo grado; pertanto, deve ritenersi che la competenza sia da attribuire nel caso di specie al Tribunale di Marsala.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Marsala, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 06/12/2023