Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9816 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9816 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GIOVANBATTISTA TONA CARMINE RUSSO
– Relatore –
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale Bolzano Gip Tribunale Bolzano NOME COGNOME nato a (NIGERIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/09/2025 del GIP del Tribunale di Bolzano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione – dopo che in data 11 aprile 2025 il Pubblico Ministero in sede aveva trasmesso a detto Giudice la richiesta di revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a NOME NOME con le sentenze del Tribunale di Bolzano, rispettivamente del 28 luglio 2017, irrevocabile il 17 ottobre 2017 e del 29 novembre 2018, irrevocabile il 23 febbraio 2019 – con ordinanza de plano dell’11 agosto 2025 ha ritenuto che la competenza a decidere spettasse al Tribunale di Bolzano, disponendo la relativa trasmissione degli atti.
Nella specie, il Gip ha ritenuto che il certificato del casellario giudiziale indicava che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo fosse la sentenza del Tribunale di Bolzano del 4 febbraio 2025, irrevocabile il 27 marzo 2025.
Il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione per la sua soluzione.
Il Tribunale ha considerato che alla data di presentazione della richiesta (11 aprile 2025) la decisione divenuta irrevocabile per ultima, alla luce del certificato del casellario in atti, fosse la sentenza del Gup del Tribunale di Bolzano del 16 ottobre 2024, irrevocabile il 1° marzo 2025 (n. 4 del casellario) mentre quella indicata dal Gip non sarebbe divenuta irrevocabile il 27 marzo, ma il 21 maggio 2025 e dunque successivamente alla domanda del PM, che radica la competenza a decidere.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto di dichiarare competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In primo luogo, va affermata l’ammissibilità del conflitto.
L’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto manifestato dai due giudici dell’esecuzione di decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dal Pubblico ministero, risulta insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
In particolare – come ribadito da Sez.1, n. 50893 del 21/06/2018, Confl., Rv. 274681 01 – Ł ammissibile il conflitto fra Tribunale e Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, avente ad oggetto l’individuazione nell’uno o nell’altro di detti organi, in ipotesi di pluralità di provvedimenti da eseguire, del giudice dell’esecuzione competente, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3740 del 30/05/1996, Confl. comp. in proc. Puccini, Rv. 205155)
Nella sopra indicata pronuncia, questa Corte ha precisato che «on varrebbe richiamare in contrario il disposto dell’art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., al lume del quale nei casi analoghi ai conflitti, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo. La norma (con lo specifico riferimento al giudice dell’udienza preliminare) appare riferirsi a quei casi in cui, a indagini preliminari esaurite, emergono divergenze tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento circa il compimento di determinati atti tipici delle rispettive funzioni rispetto al processo di cognizione (pare utile ricordare anche che Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Confl. comp. in proc. Di Stefano, Rv. 190249, ha a suo tempo chiarito che la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall’art. 28, comma 2, cit., trova applicazione anche nel caso in cui quest’ultimo provvedimento non sia stato emesso nell’udienza preliminare, ma vale pur sempre e soltanto per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, e non per quelli non previsti e non consentiti, sicchØ si Ł ritenuto che il giudice delle indagini preliminari possa proporre conflitti contro il provvedimento del giudice del dibattimento che gli abbia restituito gli atti ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato fatta dopo che era stato disposto il giudizio immediato)… Posto ciò, in relazione all’ambito del procedimento esecutivo, deve quindi riconoscersi al giudice per le indagini preliminari una posizione propria e autonoma rispetto al giudice del dibattimento che ne determina la configurazione, ai fini previsti dall’art. 28 cod. proc. pen., quale giudice diverso dall’altro, titolare di una distinta competenza in executivis».
2. Quanto al presente conflitto di competenza, costituente caso analogo a quello valutato dalla già richiamata Sez. 1, n. 50893 del 21/06/2018, Confl., Rv. 274681 – 01 – va altresì ribadito che per la sua soluzione occorre tener conto del principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 53410 del 15/06/2016, Confl. comp. in proc. Pucci, n. m.; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171).
Inoltre, va altresì evidenziato – come affermato nella richiamata sentenza di questa Corte – che «in tema di esecuzione, poichØ la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate piø sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi Ł funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra le
sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1. n. 43181 del 12/05/2011, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, COGNOME, Rv. 215042). Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto – principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (v. Sez. 1, Ord., n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 269760; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 264679 Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459) Ł, dunque da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie – Ł quindi quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo, dovendo rimarcarsi che l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi».
Tal principi vanno qui ribaditi.
Di conseguenza, nella fattispecie, la data rilevante ai fini della individuazione della competenza Ł quella dell’11 aprile 2025, data della richiesta del Pubblico Ministero e stante la pluralità di provvedimenti divenuti definitivi ultimo provvedimento irrevocabile, a tale data, risulta essere la sentenza del Gup del Tribunale di Bolzano del 16 ottobre 2024, irrevocabile il 1° marzo 2025 (n. 4 del casellario), non rilevando per le ragioni anzidette, la sentenza indicata dal Gip divenuta irrevocabile il 21 maggio 2025 e dunque successivamente alla domanda del PM, che, per quanto evidenziato, radica la competenza a decidere.
Pertanto deve affermarsi la competenza del Tribunale di Bolzano – ufficio del Giudice per le indagini preliminari a decidere sull’incidente di esecuzione suindicato, con la disposizione di trasmissione degli atti a quell’Ufficio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bolzano – ufficio Gip cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 05/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME