Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38845 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38845 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia nei confronti della Corte di assise di appello di Lecce con ordinanza emessa il 04/06/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 giugno 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dalla Corte di assise di appello di Lecce I’ll aprile 2024, in ordine alla destinazione dei beni confiscati nel procedimento n. 3897/2019 R.G.N.R., iscritto a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che veniva definito con sentenza irrevocabile pronunciata dalla stessa Corte il 21 aprile 2022.
Occorre, in proposito, precisare che, con il provvedimento dell’Il aprile 2024, sopra citato, la Corte di assise di appello di Lecce, investita della competenza a provvedere sulla destinazione dei beni confiscati nel procedimento n. 3897/2019 R.G.N.R., per effetto della nota della RAGIONE_SOCIALE di Maglie del 15 novembre 2023, rilevava che sugli adempimenti esecutivi relativi a una misura ablatoria era competente il giudice dell’esecuzione, che veniva individuato nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, che aveva emesso l’ultima pronuncia passata in giudicato, indicata nel decreto penale di condanna del 2 novembre 2022.
A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia investito della competenza a provvedere sui beni oggetto di ablazione, sopra menzionati, sollevava conflitto di competenza negativo davanti alla Corte di cassazione.
A sostegno del conflitto di competenza negativo, si evidenziava che la risoluzione delle questioni relative agli adempimenti esecutivi della confisca esulava, stricto sensu, dai poteri del giudice dell’esecuzione, essendo di competenza esclusiva del giudice davanti al quale erano passate in giudicato le statuizioni sulla misura ablatoria, che era rappresentato, nel caso di specie, dalla Corte di assise di appello di Lecce, per effetto della sentenza irrevocabile del 21 aprile 2022, già citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia e la Corte di assise di appello di Lecce – ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla medesima questione loro deferita, rappresentata dalla destinazione dei beni confiscati nel
procedimento n. 3897/2019 R.G.N.R., dopo la sua definizione con una sentenza irrevocabile.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’originario sequestro dei beni della cui destinazione si controverte veniva disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nel procedimento n. 3897/2019 R.G.N.R., che risultava iscritto a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Di questi beni, quindi, era disposta la confisca all’esito del relativo procedimento penale, che veniva definito dalla Corte di assise di appello di Lecce con la sentenza irrevocabile n. 1/2022 del 21 aprile 2022.
In questa cornice, deve rilevarsi che, per risolvere il problema ermeneutico sollevato con il conflitto di competenza in esame, occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, Confl. in proc. Vineis, Rv. 274388 – 01 – che individua il fondamento del potere di intervenire per la risoluzione di ogni questione inerente gli adempimenti esecutivi delle misure ablatorie nell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen. -, secondo cui: «In tema di confisca salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione e non al giudice dell’esecuzione».
Tale opzione interpretativa, a sua volta, pur non sussistendo precedenti in termini, si collega al risalente arresto ermeneutico, impostosi a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, espresso da Sez. 6, n. 3494 del 04/12/1990, Severgnini, Rv. 186589 – 01, che affermava: «Sebbene per effetto delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 82 delle norme di attuazione del nuovo cod. proc. pen., sino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari concernenti il loro deposito e la loro custodia, le cose sequestrate, che pur andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero a norma dell’art. 259 di detto codice, sono invece depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale, tuttavia tale disciplina non esclude che trattasi di cose che restano nella disponibilità del pubblico ministero. Ne consegue che tenuto a provvedere, tramite la stessa cancelleria o la polizia giudiziaria all’uopo incaricata, alla eventuale distruzione delle dette cose confiscate è il pubblico ministero».
Non è, invero, dubitabile che l’autorità giudiziaria che ha disposto l’originario sequestro conservi il potere di risolvere ogni questione relativa all’espletamento degli adempinnenti esecutivi della materia, per effetto della disposizione dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., che espressamente prevede che sia la cancelleria di
tale organo giurisdizionale a curare d’ufficio l’esecuzione delle statuizioni ablatorie, divenute irrevocabili, affidando, laddove occorra, a terzi il relativ incarico.
Ne discende che se, per effetto del disposto dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria procedente, tramite la sua cancelleria, dispone del potere di provvedere sulla destinazione dei beni sottoposti a sequestro dopo la loro confisca, è evidente che, per ragioni di coerenza sistematica, spetterà allo stesso organo giurisdizionale risolvere le eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi sull’oggetto dell’ablazione che dovessero insorgere dopo la conclusione del procedimento penale nel quale la misura presupposta è stata adottata.
Ferme restando tali considerazioni, deve evidenziarsi che, accedendo a questa opzione ermeneutica, nel caso di specie, la competenza a provvedere sugli adempimenti esecutivi della misura ablatoria presupposta non spetterebbe né al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia né alla Corte di assise di appello di Lecce, ma a un ulteriore organo giurisdizionale, rappresentato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce; era quest’ultima autorità giudiziaria, infatti, ad avere disposto l’originario sequestro dei beni controversi nel procedimento n. 3897/2019 R.G.N.R., come detto, definito dalla Corte di assise di appello di Lecce con la sentenza del 21 aprile 2022.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che non sussistono ostacoli ermeneutici al recepimento di una tale soluzione processuale, in conseguenza del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce non è tra le parti processuali oggetto del presente conflitto, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui: «In tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata, sotto il profilo oggettivo, all’osservanza dei limiti connaturati al “principio della domanda” e, pertanto, il regolamento deve investire non solo gli specifici reati e le specifiche posizioni giuridiche oggetto delle reciproche declinatorie della competenza, ma anche ogni altra imputazione ad essi connessa; né alla stessa Corte è preclusa, sotto il profilo soggettivo, la individuazione e la determinazione della competenza di un “terzo giudice”, il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza» (Sez. 1, n. 33379 del 23/06/2015, Confl. in proc. Marketing, Rv. 264619 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Confl. in proc. Zizzo, Rv. 282724 – 01).
Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollev dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in relazion quale deve dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 12 settembre 2024.